Cassazione Penale, Sentenza n. 14298/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata. Le doglianze principali erano: la condanna si sarebbe basata solo su intercettazioni telefoniche senza escutere la presunta persona offesa; la circostanza aggravante delle piu persone riunite sarebbe fondata su riferimenti 'a parole' relativi alla presenza di terzi (Bevilacqua) e dunque non provata; in assenza dell'aggravante il reato sarebbe prescritto; inoltre si contestava la comparazione tra attenuanti e aggravanti ritenuta illogica dall'avvocato difensore; infine veniva sollevata, non in appello, la possibile riconduzione della condotta all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'imputato, avendo chiesto il giudizio abbreviato, non avesse richiesto integrazioni probatorie necessarie e quindi non poteva lamentare ora l'assenza dell'escussione della persona offesa. Le censure che impugnavano la valutazione delle intercettazioni sono state considerate valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità. La questione dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata ritenuta inammissibile perché non sollevata in appello. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la comparazione tra aggravanti e attenuanti operata dalla Corte territoriale, valutandola non arbitraria. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che in Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state devolute al giudice di appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente. Usato per dichiarare inammissibile la questione non sollevata in appello (esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Consente alla Corte, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se ravvisati profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; norma applicata per irrogare la sanzione di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il giudizio abbreviato comporta che l'imputato si sottopone a giudizio sullo stato degli atti: se non richiede espressamente integrazioni probatorie in quella sede, non puo poi lamentarne l'assenza in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non può riesaminare questioni di merito o rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; le doglianze meramente fattuali sono inammissibili.
- Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o manifestamente improponibili prima.
- Intercettazioni telefoniche possono costituire base sufficiente per la condanna se i giudici di merito ne traggono in modo coerente la prova della responsabilità; la loro valutazione resta rimessa al merito.
- La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in Cassazione solo se emerge un chiaro vizio di illogicità o arbitrarietà; la semplice valutazione diversa dei precedenti non basta.
- Se un ricorso è manifestamente inammissibile o mal fondato, il ricorrente può essere condannato a pagare spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; questo comporta un rischio economico nel proporre impugnazioni prive di prospettiva.
Testo integrale
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