Cassazione Penale, Sentenza n. 7364/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, pur escludendo una circostanza aggravante e riconoscendo attenuanti equivalenti, li aveva condannati per bancarotta documentale e semplice. Venivano censurate la mancata valutazione della derubricazione della fattispecie da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta documentale semplice o a bancarotta semplice, la carenza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo specifico versus mera colpa o dolo generico), la mancata valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art.219 ult. comma legge fall.) per Biglio e del beneficio della non menzione (art.175 cod. pen.) per Gialdini, oltre alla richiesta di riconsiderare la sospensione condizionale e la non menzione in relazione alla brevità dei periodi di carica e all'assenza di scritture contabili già antecedente alla loro gestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei limiti indicati. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta semplice perché estinto per prescrizione. Ha altresì annullato la sentenza in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per colmare le carenze motivazionali relative alla qualificazione giuridica della condotta, alla verifica dell'elemento soggettivo (dolo specifico vs dolo generico o colpa), alla possibile applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità e alla valutazione del beneficio della non menzione e della sospensione condizionale della pena. Di conseguenza alcune imputazioni si sono estinte per prescrizione e la decisione sulla restante parte del capo d'imputazione è rinviata per nuovo esame motivato.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta documentale)
La Corte distingue tra due ipotesi previste dall'art.216: la sottrazione o distruzione delle scritture contabili che richiede dolo specifico (finalità di profitto o di recare danno ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture come fattispecie con dolo generico. L'omessa tenuta effettiva delle scritture, specie se antecedente agli incarichi, può ricondursi alla prima ipotesi quando sussista il dolo specifico, mentre se i libri siano rinvenuti ed esaminati la fattispecie è quella della fraudolenta tenuta a titolo di dolo generico.
Reato contestato per essersi astenuti dall'istanziare il fallimento aggravando il dissesto. La Corte ha rilevato che la prescrizione intervenuta ha estinto tale capo di imputazione fino alla pronuncia odierna.
art. 219, ultimo comma legge fallimentare (attenuante per danno lieve)
La norma consente l'attenuante quando il danno patrimoniale è di speciale tenuità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia motivato adeguatamente il diniego, specie rispetto alla breve durata della carica e alla cessazione di attività della società.
art. 175 cod. pen. (non menzione della condanna)
Il beneficio della non menzione deve essere valutato e motivato dal giudice; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sul punto per Gialdini costituisca vizio da correggere in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se le scritture contabili non sono state materialmente tenute o sono scomparse da tempo anteriore alla nomina degli amministratori, il giudice deve valutare con precisione se la condotta integra la sottrazione/omissione riconducibile al dolo specifico (bancarotta fraudolenta documentale nella prima ipotesi) o piuttosto un comportamento riconducibile al dolo generico o alla colpa; la qualificazione errata determina vizio di motivazione e annullamento.
- La brevità del periodo di carica e la circostanza che le scritture fossero già assenti al momento della nomina sono elementi attenuanti che il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente, valutando anche la possibilità di applicare l'attenuante del danno di speciale tenuità e i benefici di legge (non menzione, sospensione condizionale).
- La mancata motivazione su questioni specifiche sollevate in appello (riqualificazione del reato, elemento soggettivo, attenuanti, non menzione) costituisce motivo valido di annullamento e rinvio; la motivazione implicita non è sufficiente se i punti non emergono chiaramente dalla sentenza impugnata.
- Quando il decorso del tempo rende intervenuta la prescrizione di un capo di imputazione fino alla data della sentenza di cassazione, quel reato deve essere dichiarato estinto e non può essere nuovamente giudicato.
- In processi per reati fallimentari il giudice deve collegare in modo espresso la condotta contestata alle conseguenze per i creditori e alla volontà dell'imputato di arrecare danno o ottenere profitto, perché solo da questa verifica dipende la corretta imputazione tra bancarotta semplice, documentale semplice o fraudolenta.
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