Ordinanza n. 407/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decadenza dalla graduatoria definitiva di un concorso e atti conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (ente banditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui è stata disposta la sua decadenza, la successiva nota di comunicazione, la graduatoria definitiva e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato che, nella domanda di partecipazione, il candidato aveva dichiarato di non avere procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, né precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 313/2002. Tale dichiarazione risultava smentita dal casellario giudiziale.
La decisione
Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris, poiché la dichiarazione resa dal candidato nella domanda di partecipazione risultava non veritiera alla luce del casellario giudiziale. Ha quindi respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati. La parte ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore dell’Istituto resistente, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti; nulla spese per i controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del sommario esame cautelare, il TAR ha escluso la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.
art. 3 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
“avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale”
È richiamato quale parametro per individuare i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale oggetto della dichiarazione resa dal candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sussistenza di una dichiarazione resa dal candidato nella domanda di partecipazione e smentita dal casellario giudiziale è idonea a escludere il fumus boni iuris del ricorso contro la decadenza dalla graduatoria.
- La dichiarazione non veritiera resa nell’ambito di una procedura concorsuale può costituire, almeno nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, fondamento della decadenza dalla graduatoria e del rigetto della domanda di sospensione degli atti conseguenti.
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