Cassazione Civile, Ordinanza n. 31893/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2007. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate perché la notificazione dell'atto di appello era stata eseguita al curatore fallimentare, ma senza indicazione della sua qualità tale da collegarlo alla società fallita, e senza rinnovazione della notifica. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme sul processo tributario e sulla notificazione, sostenendo che la notifica al curatore fallimentare, quale organo rappresentativo della fallita, doveva ritenersi valida/equipollente; con il secondo ha censurato la decisione per non avere il giudice d'appello disposto la rinnovazione della notifica nulla, dichiarando invece improcedibile l'appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui la notifica "a mani proprie" sarebbe estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti deve comunque avvenire tramite persone fisiche che le rappresentino o siano incaricate. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica dell'appello eseguita fuori dal domicilio eletto integra una nullità e non l'inesistenza della notificazione; pertanto il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non potendo dichiarare improcedibile l'appello. Poiché la società appellata non si era costituita, non vi era sanatoria per raggiungimento dello scopo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle altre norme sul processo tributario per contestare la disciplina della notificazione degli atti di impugnazione.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio
La notifica dell'appello, in presenza di domicilio eletto, deve essere eseguita prioritariamente in tale domicilio; la consegna in mani proprie è prevista come alternativa, ma la Corte ne esclude l'estensione alle società di capitali nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma di rinvio alle regole del codice di procedura civile nel processo tributario.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della notificazione agli enti e alle società.
art. 43, comma 1, R.D. n. 267 del 1942
Richiamato per la rappresentanza processuale del curatore fallimentare della società fallita.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella declaratoria di improcedibilità.
Richiamato per la disciplina della nullità della notificazione.
Richiamato in tema di sanatoria delle nullità processuali.
La nullità della notifica dell'appello impone al giudice di disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione, salvo sanatoria per costituzione dell'intimato.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma di rinvio generale alle disposizioni del codice di procedura civile nel processo tributario.
La nullità della notificazione si sana ex tunc per raggiungimento dello scopo solo se la parte intimata si costituisce; se non si costituisce, la sanatoria non opera.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, la sanatoria per raggiungimento dello scopo, mancando la costituzione dell'appellata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'atto di appello è notificato in modo non conforme al domicilio eletto, la violazione determina una nullità della notificazione e non l'inesistenza dell'atto, purché la notifica sia comunque riconoscibile come riferita alla parte.
- Se la notificazione dell'impugnazione è nulla, il giudice deve disporne d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., non potendo dichiarare improcedibile l'appello per il solo vizio della notifica.
- La nullità della notificazione è sanata ex tunc soltanto se la parte intimata si costituisce in giudizio; in mancanza di costituzione, il vizio permane e impone la rinnovazione.
- La previsione del processo tributario che consente la consegna 'in mani proprie' non può essere intesa in modo da esonerare, per le società di capitali, dalla corretta notificazione all'indirizzo processualmente rilevante o al soggetto che le rappresenta secondo le forme previste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →