Ordinanza n. 744/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00284/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego dell’istanza di rilascio del “codice stalla”
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego dell’istanza di rilascio del “codice stalla”, presentata ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 134/2022. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di approfondire, nel giudizio di merito, se il Comune possa fondare il diniego su valutazioni urbanistiche e quale rilevanza debba essere attribuita al titolo edilizio che la società dichiara di avere già ottenuto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato l’ordinanza cautelare del TAR, accogliendo l’istanza cautelare di primo grado non mediante la sospensione direttamente conformativa del diniego, ma ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è motivata dall’esigenza di sottoporre a rapido esame le questioni relative all’utilizzabilità di valutazioni urbanistiche per negare il rilascio del “codice stalla” e alla rilevanza del titolo edilizio dichiarato dalla società. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito
Consente al giudice cautelare di adottare una misura diretta alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura è ritenuta adeguata a tutelare le esigenze cautelari.
istanza di rilascio del “codice stalla”
Costituisce la base normativa dell’istanza privata il cui diniego è controverso; l’ordinanza demanda al giudizio di merito la verifica del rapporto tra tale procedimento e le valutazioni urbanistiche comunali.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione del merito, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza di primo grado e accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La questione relativa alla possibilità di fondare il diniego di un titolo o codice amministrativo settoriale su valutazioni urbanistiche deve essere esaminata nel merito, verificando la base normativa del potere esercitato e il collegamento con l’eventuale titolo edilizio già rilasciato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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