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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42632/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la errata applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen.: la Corte militare d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello della Procura generale militare ritenendolo tardivo perché, a suo avviso, il termine quinidicinaio per proporre impugnazione decorrerebbe dall'udienza del 9 luglio 2020 (data della decisione di primo grado). Il Procuratore generale sosteneva invece che, per il pubblico ministero di secondo grado, il termine decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., comunicazione che è stata effettuata il 13 luglio 2020, e che l'appello era stato depositato tempestivamente (annotato il 27 luglio 2020). La sentenza impugnata aveva inoltre indicato erroneamente la data di deposito come 30 luglio 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il Procuratore generale, quale pubblico ministero di secondo grado, non è presente all'udienza di primo grado e ha diritto al termine decorrente dalla comunicazione formale dell'avviso di deposito con estratto; pertanto il termine per proporre appello è decorso dal 13 luglio 2020 (data della comunicazione) e l'appello depositato il 27 luglio 2020 è stato ritenuto tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono rinviati ad altra sezione della Corte militare d'appello per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. d)

    "comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per il procuratore generale presso la corte d'appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello"

    Per il Procuratore Generale (PM di secondo grado) il termine per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione formale dell'avviso di deposito con estratto; la presenza del PM di primo grado all'udienza non vale come conoscenza per il PM di secondo grado

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 40165 del 23/06/2009, P.G. in proc. Granifero)

    "il termine per proporre l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare decorre, per il P. G., dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito e non dalla scadenza del termine previsto per il deposito, quantunque tale comunicazione intervenga prima di detta scadenza"

    Conferma il principio che la decorrenza del termine per il P.G. è legata alla comunicazione formale dell'estratto e non ad altri eventi collegati al deposito o all'udienza

Massime di principio

  • Per il pubblico ministero di secondo grado (Procuratore Generale) i termini per proporre impugnazioni decorrono dalla comunicazione formale dell'avviso di deposito con estratto ai sensi dell'art. 585 c.p.p., non dalla semplice celebrazione dell'udienza di primo grado né dalla presenza del PM di primo grado.
  • La data annotata sulla sentenza o sulla comunicazione di deposito è decisiva per il calcolo del termine: eventuali errori materiali nella motivazione del provvedimento impugnato vanno verificati con le annotazioni/atti di comunicazione.
  • La valutazione di tempestività di un atto di impugnazione da parte della Procura generale deve basarsi sull'effettiva data di comunicazione dell'estratto, anche se la decisione di primo grado è stata resa in udienza e motivata contestualmente.
  • Se il giudice di merito dichiara un'impugnazione tardiva senza aver considerato la comunicazione formale prevista dall'art. 585, il ricorso per cassazione può essere accolto e la pronuncia annullata con rinvio.
  • È buona prassi per gli uffici di procura conservare e produrre le ricevute o le annotazioni che attestano la data di comunicazione dell'avviso di deposito, utile a dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
  • La presenza del PM di primo grado all'udienza e la sua eventuale acquiescenza non incidono sui termini e sulle notifiche dovute al PM di secondo grado; l'autonomia del termine del P.G. è garantita dalla normativa e dalla giurisprudenza.

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