Cassazione Civile, Ordinanza n. 09365/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondazione)
La controversia
Un soggetto nominato come consigliere di amministrazione "integrativo" della Fondazione ENPAM aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della revoca della sua nomina nel corso del secondo quinquennio di incarico. Secondo la sua prospettazione, la revoca sarebbe intervenuta senza un'espressa previsione statutaria e in violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., poiché l'art. 14 dello statuto ENPAM del tempo disciplinava la sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica, ma non contemplava una specifica ipotesi di revoca. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato, ritenendo che la cessazione dalla carica derivasse dall'effetto della sfiducia/revoca disposta dal Comitato consultivo del Fondo di appartenenza, organo che aveva il potere di designare e quindi di revocare il designato; l'ENPAM era tenuta solo a prendere atto della cessazione e a procedere alla sostituzione secondo lo statuto. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. per l'asserita illegittimità dell'interpretazione statutaria che aveva ritenuto legittima la revoca in assenza di una previsione espressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su una revoca disposta dall'ENPAM, ma sull'effetto della cessazione dalla carica conseguente alla revoca/sfiducia deliberata dal Comitato consultivo del Fondo, soggetto distinto e titolare del potere di designazione. La Suprema Corte ha inoltre affermato che la doglianza per violazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti non può risolversi nella mera contrapposizione tra una diversa interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, ma deve denunciare specificamente la mancata osservanza dei canoni ermeneutici e riportare le clausole rilevanti, onere non assolto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione è stato formulato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La denuncia di violazione dei criteri di interpretazione del contratto/statuto è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo, senza indicare specificamente il mancato rispetto dei canoni ermeneutici e senza trascrivere le clausole rilevanti.
art. 14 dello Statuto ENPAM
"i consiglieri…che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa sono sostituiti dal consiglio di amministrazione rispettivamente nella seduta successiva alla cessazione o in quella immediatamente successiva alla designazione da parte del competente organismo…"
La disposizione è stata letta in senso sistematico come riferita a tutte le ipotesi di cessazione dalla carica, anche quando l'evento esterno che la determina sia la revoca/sfiducia del soggetto designante; l'ENPAM deve solo prendere atto della cessazione e sostituire il consigliere.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione dei canoni ermeneutici non è ammissibile quando si traduce nella sola contrapposizione tra l'interpretazione della parte e quella adottata dal giudice di merito.
- Per dedurre correttamente la violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. è necessario indicare specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e riportare il testo delle clausole rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità.
- Quando un soggetto nominante conserva il potere di designare il rappresentante, può ritenersi implicito, in presenza di un incarico fiduciario e discrezionale, anche il potere di revoca della designazione, con effetti che l'ente destinatario della nomina deve solo recepire.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una determinata ratio, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si dirige contro un profilo diverso e non decisivo della motivazione.
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