Cassazione Penale, Sentenza n. 46194/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bolzano che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito in data 22/11/2021 nell'ambito di un procedimento per usura. Il ricorrente censura la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità e adeguatezza per due profili: (1) sequestro indiscriminato e globale di tutti i dati informatici presenti su vari dispositivi (tablet, hard disk, telefoni, PC, notebook, smartphone) senza effettiva selezione preventiva dei dati pertinenti; (2) durata eccessiva del sequestro e mancata restituzione dei dispositivi o della copia forense, con riferimento a un periodo di circa tre settimane al momento della decisione del Tribunale e oltre due mesi al momento del ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze perché: l'atto di sequestro indicava criteri di selezione dei dati (in particolare quelli relativi al contratto usurario con Silvano Demarchi e ad altri prestiti usurari); il periodo di circa tre settimane non era sproporzionato rispetto alla pluralità di dispositivi e alla verosimile grande mole di dati da esaminare; è confermato il principio secondo cui il sequestro del dispositivo o della copia integrale è legittimo, ma l'autorità giudiziaria deve restituire il materiale non oltre il tempo ragionevolmente necessario per selezionare i dati pertinenti. È stato inoltre precisato che, in caso di mancata restituzione tempestiva, l'interessato può attivare la procedura di cui all'art. 263 c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
"necessarie per l'accertamento dei fatti"
Il sequestro è ammesso solo per le cose necessarie all'accertamento dei fatti; l'autorità deve indicare criteri di selezione dei dati e il vincolo temporale deve essere commisurato al tempo ragionevolmente necessario per selezionare i dati pertinenti. La copia integrale (copia forense) è considerata un mezzo strumentale alla selezione e non un fine, e non può essere trattenuta oltre il tempo necessario.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivazione invocata per il ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto la violazione della norma sull'esecuzione del sequestro (art. 253). La Corte ha valutato la fondatezza della presunta violazione e l'ha rigettata.
Norma indicata come strumento procedurale che l'interessato può attivare per ottenere la restituzione delle cose sottoposte a sequestro qualora la restituzione non sia avvenuta tempestivamente d'ufficio.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il sequestro di dispositivi informatici o di copie forensi è legittimo ma devono essere indicati criteri di selezione dei dati pertinenti all'indagine, già nell'atto che dispone il vincolo.
- La copia forense è uno strumento ("mezzo") per permettere la selezione dei dati; il suo trattenimento oltre il tempo necessario costituisce violazione dell'art. 253 c.p.p.
- La durata del sequestro va valutata in rapporto alla pluralità dei dispositivi e alla quantità di dati: tempi di qualche settimana possono essere considerati ragionevoli se giustificati dalla mole di informazioni da analizzare.
- L'autorità inquirente ha l'obbligo di restituire i dispositivi o la copia integrale non appena completata la selezione dei dati pertinenti; in caso di mancata restituzione l'interessato può chiedere la restituzione con la procedura di cui all'art. 263 c.p.p.
- In fase di impugnazione è necessario documentare che l'indagine sulla selezione dei dati è durata oltre il tempo ragionevolmente necessario e che non sono stati adottati criteri selettivi concreti, per dimostrare la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
- La valutazione della proporzionalità è concreta e caso per caso: numero di dispositivi, tipologia di dati e complessità tecnica sono elementi decisivi per la legittimità del periodo di trattenimento.
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