Cassazione Penale, Ordinanza n. 12062/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva scelto il giudizio abbreviato condizionandolo all'esame di un teste. In appello era stata confermata la condanna alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il reato contestato. Con il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 125 c.p.p., sostenendo che la condanna si era fondata anche su documentazione non ancora presente nel fascicolo al momento della scelta del rito abbreviato. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per omessa considerazione dei motivi aggiunti, relativi alla mancanza della firma sull'autocertificazione dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza, profilo che assumeva decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'imputato aveva subordinato il rito abbreviato all'escussione di un teste e che proprio sulle risultanze dell'esame di quel teste era stata affermata la responsabilità penale per il reato contestato, con esclusione di una lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la censura non aveva formato oggetto di gravame e, essendo stata prospettata solo in cassazione, non imponeva alcun esame da parte della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte esclude che la decisione impugnata ne abbia leso le garanzie.
Invocato dal ricorrente per denunciare un vizio motivazionale, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nei termini esposti.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare la condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, in difetto di assenza di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato condizionato, se la prova richiesta dall'imputato viene effettivamente assunta e su di essa si fonda l'affermazione di responsabilità, non è configurabile una violazione del diritto di difesa per il solo fatto che la decisione valorizzi anche elementi documentali ulteriori.
- Le censure che non abbiano formato oggetto di devoluzione nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché la Corte di legittimità non è tenuta a esaminarle.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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