Cassazione Penale, Sentenza n. 25616/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per rescissione del giudicato per nullità del giudizio contumaciale per omessa citazione. Si contestava che sia il decreto di citazione (19/05/2010) sia la sentenza di condanna (10/11/2011) erano stati notificati dopo un vano tentativo al domicilio eletto indicato al momento dell'identificazione del 21/11/2006 (Casandrino), ma non erano mai stati notificati personalmente alla ricorrente presso la sua reale residenza anagrafica in Arzano; le notifiche erano state effettuate presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., senza che risulti che la imputata avesse avuto effettiva conoscenza del processo o contatti con quel difensore, sicché la contumacia sarebbe stata erronea.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la notifica della vocatio in iudicium presso il difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., dopo tentativo vano al domicilio eletto, non garantisce di per sé l'effettiva conoscenza del procedimento; richiede invece prova che l'imputato sia stato consapevolmente informato o si sia volontariamente sottratto. Nel caso concreto non sussiste prova dell'effettiva conoscenza della ricorrente fino alla successiva notifica dell'ordine di esecuzione alla sua residenza anagrafica. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato la sentenza irrevocabile del Tribunale di Napoli (10/11/2011) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per la rinnovazione del giudizio.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notifica presso il difensore quando la notificazione nel domicilio eletto sia divenuta impossibile; la Corte ha precisato che tale notifica, pur formalmente regolare, non equivale automaticamente alla prova dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato.
Norma richiamata quale rimedio impugnatorio in cassazione contro ordinanze che negano la rescissione del giudicato; è lo strumento procedurale utilizzato per proporre il ricorso.
Indicano il reato per cui fu celebrato il processo di primo grado; la decisione sulla rescissione del giudicato riguarda la validità della procedura, non la valutazione del merito del fatto.
Sez. U. n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro); Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 (Cappelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare il principio secondo cui la celebrazione del processo in assenza dell'imputato è legittima solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium o si è volontariamente sottratto o ha consapevolmente rinunciato a comparire; la presunzione di conoscenza opera soltanto quando la notificazione al domicilio eletto sia effettivamente ricevuta da persona legittimata e non quando la notifica sia stata effettuata presso il difensore per impossibilità di notificare al domicilio.
Massime di principio
- La notifica della citazione o della sentenza al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p., dopo un vano tentativo al domicilio eletto non prova di per sé l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Il processo celebrato in assenza dell'imputato è valido solo se è dimostrabile che l'imputato è stato informato in modo dettagliato (accusa, data e luogo) oppure che si è volontariamente sottratto o ha rinunciato; la valutazione è fattuale e richiede prove specifiche.
- La presunzione relativa di conoscenza opera quando l'atto è stato effettivamente notificato nel domicilio eletto e consegnato a soggetto legittimato a riceverlo (familiare convivente, portiere, ecc.), ma non quando la notifica è stata spostata al difensore per impossibilità di notifica.
- Se l'imputato dimostra incolpevole mancata conoscenza del processo, sussiste il presupposto per la rescissione del giudicato e la revoca della sentenza irrevocabile con rinnovazione del giudizio.
- In situazioni analoghe conviene documentare il domicilio reale e ogni mancanza di contatto con il difensore nominato d'ufficio; la parte interessata può agire in rescissione del giudicato dimostrando l'assenza di notifica personale e l'assenza di effettiva conoscenza.
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