Cassazione Penale, Sentenza n. 4003/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo (valore €473.775,89) disposta in pendenza del giudizio di primo grado che aveva ordinato la confisca; il ricorrente contestava la sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti, fondando la richiesta su una consulenza tecnica di parte non inserita nel fascicolo processuale. GUP e Tribunale avevano ritenuto precluso il riesame a seguito della sentenza di condanna che disponeva la confisca, ancorché non definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice di merito per un nuovo esame dell'appello. Ha affermato che la pronuncia di confisca non elimina il potere del giudice cautelare di riesaminare il sequestro mentre la statuizione di merito non è irrevocabile; ha inoltre chiarito che è ammissibile e talora necessaria l'allegazione di elementi nuovi (anche non inclusi nel fascicolo) ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p., fintanto che permane in discussione il merito della misura cautelare. Ha precisato infine che l'istanza di revoca non è più proponibile solo quando la confisca sia stata confermata in sede d'appello e quindi il tema resti soltanto la legittimità della decisione.
Norme richiamate
Norma richiamata come base per il sequestro preventivo di beni aventi valore indiziario o per equivalente; in fattispecie il sequestro è stato disposto ai sensi di questa disposizione.
Disciplina dei rimedi cautelari e degli strumenti di impugnazione avverso provvedimenti cautelari reali; il ricorso era stato proposto nell'area di tali rimedi e l'interpretazione della Corte consente il riesame fino a che la confisca non sia definitiva.
Richiamato nella giurisprudenza contrastante (sentenza Stummo) per sostenere che, dopo la sentenza di condanna che dispone la confisca, gli 'effetti del sequestro' permangono ma il titolo ablativo cambierebbe; la Corte lo interpreta invece nel senso che il sequestro resta il titolo legittimante fino al passaggio in giudicato della confisca.
Norma che prevede la revoca del sequestro quando ne vengono meno i presupposti, anche per fatti sopravvenuti; la Corte afferma che è consentito proporre istanze fondate su elementi nuovi fuori dal fascicolo e che tale allegazione è necessaria se emergono fatti sopravvenuti.
Norma indicata quale rimedio per impugnare il capo di sentenza relativo alla confisca; la Corte distingue tra i rimedi cautelari (artt. 322/322-bis) e l'impugnazione della statuizione di confisca in sede di cognizione.
Massime di principio
- La pronuncia di confisca in primo grado non impedisce al giudice cautelare di riesaminare il sequestro finché la confisca non sia divenuta definitiva: il sequestro resta il titolo che legittima l'ablazione temporanea del bene.
- Il ricorrente o terzo possono proporre istanze di revoca basate su elementi nuovi, anche se non presenti nel fascicolo del processo, ai sensi dell'art. 321, comma 3, c.p.p.; il giudice deve valutare tali elementi se il merito della misura cautelare è ancora in discussione.
- Una volta che la confisca sia stata confermata in sede d'appello (e quindi il tema resti solo la legittimità della decisione), l'istanza di revoca del sequestro non è più proponibile: a quel punto il rimedio corretto è l'impugnazione del capo di confisca secondo le norme ordinarie.
- Non è giustificabile, in termini generali, una diversa limitazione procedurale per le misure reali rispetto a quelle personali: principi di indispensabilità e proporzionalità impongono coerenza nella possibilità di verifica dei presupposti cautelari.
- In ipotesi analoghe, chi intende ottenere la revoca del sequestro dovrebbe documentare con precisione i fatti sopravvenuti o i nuovi elementi di prova (anche con consulenza tecnica di parte) e procedere tempestivamente finché la confisca non sia divenuta irrevocabile.
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