Cassazione Penale, Ordinanza n. 20763/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, davanti al tribunale di sorveglianza, l'affidamento al servizio sociale oppure la detenzione domiciliare. Il tribunale aveva dichiarato inammissibili le istanze. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva, in sostanza, una violazione di norme processuali: sosteneva che il giudice di sorveglianza avesse applicato in modo eccessivamente formalistico l'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., senza considerare la sua agevole reperibilità. Inoltre prospettava una nullità legata al diverso luogo in cui gli era stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza. La Corte ha però ritenuto che la causa di inammissibilità fosse correttamente ravvisata nella mancata corredo dell'istanza con la dichiarazione o elezione di domicilio del condannato non detenuto, requisito richiesto dall'art. 656, comma 6, c.p.p., e ha considerato irrilevante la censura sulla notificazione, perché il ricorrente aveva comunque avuto conoscenza dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all'asserito formalismo nell'applicazione dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., osservando che la vera ragione dell'inammissibilità era la mancata allegazione, all'istanza di misura alternativa presentata dal condannato non detenuto, della dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 656, comma 6, c.p.p. Ha inoltre ritenuto eccentrica e assorbita l'eccezione di nullità sulla notificazione dell'avviso di udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la richiesta di misura alternativa alla detenzione ... deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto
L'istanza di misura alternativa proposta dal condannato non detenuto è inammissibile se non è accompagnata dalla dichiarazione o elezione di domicilio; il requisito vale anche quando la domanda sia presentata dal difensore, salvo il caso del latitante o irreperibile.
La censura relativa al preteso formalismo nell'applicazione di questa norma è stata ritenuta manifestamente infondata, perché non coglieva la reale ragione della declaratoria di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di misura alternativa alla detenzione presentata dal condannato non detenuto è inammissibile se non è corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, requisito che deve risultare in modo chiaro pur senza formule sacramentali.
- Il requisito dell'elezione o dichiarazione di domicilio opera anche quando l'istanza sia depositata dal difensore, e non è superato dalla sola agevole reperibilità materiale del condannato.
- Le doglianze che non si confrontano con la reale ratio della decisione impugnata sono inidonee a scalfire la declaratoria di inammissibilità.
- Una eccezione di nullità relativa alla notificazione è irrilevante quando risulti comunque che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, se la questione non incide sulla causa assorbente di inammissibilità.
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