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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26806/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione contro la decisione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, il quale aveva accolto il reclamo di Francesco Vottari (41-bis) riconoscendogli il diritto di acquistare, sul modello 72, generi alimentari suscettibili di cottura e di cucinarli con modalità analoghe a quelle previste per i detenuti di media sicurezza. L'Amministrazione deduceva violazione e errata applicazione di varie norme (tra cui art.69 comma 6, art.35-bis, art.41-bis Ord. pen.) e sosteneva che la limitazione della lista dei generi alimentari e la previsione di fasce orarie di cottura fossero giustificate da esigenze di ordine e sicurezza per prevenire il rafforzamento di posizioni di potere all'interno delle sezioni 41-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la limitazione generale dei generi acquistabili da detenuti in regime 41-bis non è funzionale agli scopi di ordine e sicurezza invocati e risulta irragionevole e ingiustificatamente afflittiva. Il Collegio ha osservato che i detenuti 41-bis vivono in celle singole, il modello 72 non comprende beni di lusso, esistono già limiti quantitativi e di spesa e che le esigenze di sicurezza possono essere gestite con misure individuali o con gli ordinari strumenti di disciplina interna, senza imporre divieti generali. Sulla regolamentazione delle fasce orarie per la cottura, pur riconoscendo che la disciplina organizzativa rientra nella discrezionalità amministrativa, la Corte ha ritenuto che non sia stata fornita una giustificazione razionale per un trattamento differenziato rispetto ai detenuti ordinari.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Dispositivo che consente la sospensione totale o parziale di regole trattamentali per esigenze di ordine e sicurezza; la Corte richiede che ogni limitazione sia proporzionata e motivata e non si traduca in mera afflittività contraria ai principi costituzionali.

  • art. 69 comma 6, L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Stabilisce il reclamo al magistrato di sorveglianza per la tutela dei diritti del detenuto quando l'Amministrazione non osservi disposizioni che gli arrecano attuale e grave pregiudizio; il giudice può adottare misure preventive e inibitorie.

  • art. 35-bis, Ord. pen.

    Rilevante per l'attivazione del rimedio giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza; conferma la tutela giudiziale delle posizioni soggettive del detenuto.

  • art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Prevede regole di disciplina interna e limiti quantitativi sugli acquisti; la Corte osserva che tali norme già contengono strumenti per prevenire acquisizioni anomale e che non giustificano, di per sé, un catalogo generale più restrittivo per i 41-bis.

  • art. 32 Cost.

    Tutela il diritto alla salute e, per correlazione, il diritto all'alimentazione; la Corte considera la possibilità di approvvigionarsi e cucinare come rilevante per la tutela di tali diritti.

  • Mod. 72 (elenco generi acquistabili al sopravvitto)

    Documento amministrativo che elenca i generi acquistabili; la Corte segnala che non comprende beni di lusso e che le sue limitazioni non giustificano un regime differenziato ingiustificato per i 41-bis.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2018 (richiamata)

    Conferma che divieti o misure del 41-bis non devono essere meramente afflittivi; la sentenza ha censurato divieti generalizzati (es. cottura) e la Cassazione qui precisa che la lettura amministrativa non può estendere in modo automatico ulteriori limitazioni senza motivazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 97/2020 (richiamata)

    Ribadisce la necessità di proporzionalità e di giustificazione delle misure 41-bis rispetto agli scopi di ordine e sicurezza; le misure non devono eccedere quanto necessario.

Massime di principio

  • Le restrizioni imposte ai detenuti sottoposti al regime 41-bis devono essere motivate, proporzionate e funzionali alle concrete esigenze di ordine e sicurezza; non sono ammissibili limitazioni generali non giustificate che risultino meramente afflittive.
  • Il diritto all'alimentazione e alla salute (art. 32 Cost.) integra una posizione soggettiva tutelabile davanti al magistrato di sorveglianza: il reclamo ai sensi dell'art.69 comma 6 è lo strumento per contrastare misure amministrative che arrecano grave pregiudizio.
  • L'esistenza di un elenco amministrativo dei beni acquistabili (Mod.72) non autorizza automaticamente differenziazioni più restrittive per i 41-bis; va dimostrato il collegamento diretto tra la specifica restrizione e un rischio concreto di ordine o sicurezza.
  • Questioni organizzative come le fasce orarie per la cottura possono rientrare nella discrezionalità amministrativa, ma la differenziazione tra detenuti ordinari e 41-bis richiede una giustificazione razionale e documentata.
  • Per rischi specifici connessi a materiali pericolosi o imballaggi, l'Amministrazione dovrebbe attuare misure individuali o gli ordinari strumenti di disciplina interna, invece di adottare divieti generali.
  • Il potere amministrativo in materia trattamentale è sindacabile dal giudice di sorveglianza: affermazioni generiche di esigenze di sicurezza non bastano a mantenere limiti che ledono diritti fondamentali.

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