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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39357/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per tentata truffa in concorso e per falsità materiale/ideologica in relazione a un atto pubblico. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza investiva il trattamento punitivo e che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica; perciò il motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità nei termini dedotti.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato, in combinazione con i reati-fine contestati

  • art. 56 c.p.

    richiamato in relazione alla forma tentata del delitto contestato

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, contestata in forma tentata e in concorso

  • art. 477 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per la falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, contestata nel capo di imputazione

  • art. 482 c.p.

    disposizione richiamata per la falsità commessa da privato; contestata insieme all'art. 477 c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dal motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre, come vizio di motivazione, una censura che in realtà investa la discrezionalità del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione effettivo; non basta una diversa prospettazione del giudizio di merito sulla pena.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dalla legge in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica
SottomaterieTruffa aggravataFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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