Cassazione Civile, Ordinanza n. 28139/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua e da un grave deterioramento del solaio di separazione tra un appartamento all'ultimo piano e le strutture soprastanti (terrazzo di copertura, sottotetto/suppenno e relativa copertura in lamiera). I proprietari dell'appartamento danneggiato avevano chiesto l'accertamento della responsabilità del condominio e di alcuni comproprietari delle strutture sovrastanti, l'ordine di eseguire i lavori necessari per eliminare le infiltrazioni e la condanna al risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità, ripartendola tra condominio e alcuni proprietari sovrastanti, e aveva condannato al pagamento di una somma e all'esecuzione delle opere. In cassazione, il condominio ha dedotto violazione degli artt. 1117, 1125, 1126, 1127, 2051, 2055, 2056 e 2697 c.c., sostenendo che il sottotetto fosse un'unità immobiliare autonoma nella custodia esclusiva dei relativi comproprietari, che le infiltrazioni non fossero provate o non fossero causalmente decisive, che il danno fosse imputabile solo ai proprietari del terrazzo/suppenno e che gli stessi attori dovessero partecipare alle spese e al riparto della responsabilità. I condomini ricorrenti incidentali hanno a loro volta contestato la sussistenza della custodia in capo al condominio, il nesso causale tra infiltrazioni e danno e la valutazione della Corte d'appello sull'incidenza del canale di gronda. Tutti i motivi sono stati ricondotti, dalla Corte, a censure di merito sull'accertamento dei fatti, delle cause del danno e della custodia delle strutture, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale del condominio sia il ricorso incidentale adesivo dei condomini. Ha ritenuto i motivi del condominio in parte infondati e in parte inammissibili perché miravano a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, della causalità e della ripartizione delle responsabilità, non consentito nel giudizio di legittimità; il quarto motivo è stato giudicato inammissibile anche per difetto di pertinenza, perché la sentenza impugnata non aveva affermato ciò che i ricorrenti contestavano. Analogamente, i motivi del ricorso incidentale sono stati disattesi perché anch'essi sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove. È stata quindi confermata la decisione di merito, con condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di cassazione e con l'ulteriore avviso sul raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla comunione e sulle parti comuni, ma la Corte non ne offre una nuova interpretazione; lo usa nel contesto delle censure sulla natura delle strutture sovrastanti.
Richiamato ai fini della ripartizione delle spese e della responsabilità tra condomini; la Corte rileva che la questione del riparto interno tra i singoli condomini non era stata tempestivamente proposta in primo grado.
Citato dai ricorrenti nella prospettazione delle regole di riparto per i solai tra piani sovrapposti; la decisione non affronta una questione di diritto nuova, ma respinge censure di fatto.
Citato in relazione alla disciplina delle spese per lastrici e terrazze a uso esclusivo; la Corte conferma l'accertamento di merito sulla responsabilità e sul nesso causale.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di coperture e strutture sovrastanti; nessuna statuizione di principio autonoma sul punto.
Citato tra le norme invocate per sostenere obblighi del condominio; non forma oggetto di un principio di diritto autonomo nella decisione.
Richiamato nei motivi; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione.
Richiamato nei motivi; la Corte non enuncia un principio specifico, limitandosi a respingere censure di merito.
Invocato per la responsabilità aquiliana da danni da infiltrazioni; la Corte non rielabora la norma, ma conferma l'accertamento di responsabilità in fatto compiuto dal giudice di merito.
Richiamato per la responsabilità da custodia delle strutture da cui sarebbero derivate le infiltrazioni; la Corte ritiene inammissibili le doglianze che chiedevano una diversa valutazione della custodia e del nesso causale.
Citato per la responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti; la Corte non ne trae un principio nuovo, limitandosi a confermare la decisione di merito.
Richiamato nei motivi in tema di liquidazione del danno; non vi è una specifica elaborazione della Corte.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che i ricorrenti, in sostanza, miravano a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione della prova compiuti dal giudice di merito.
Citato nel primo motivo del ricorso del condominio, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo.
Richiamato nel ricorso incidentale, insieme alle norme sulla valutazione delle prove, ma senza statuizione specifica.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte reputa le doglianze dirette a una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce il limite del giudizio di cassazione al controllo di legittimità.
Richiamato come vizio di violazione di legge, ma le censure sono ritenute sostanzialmente dirette contro l'accertamento di fatto.
Richiamato come omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude che i ricorrenti abbiano individuato un fatto decisivo realmente trascurato e considera le doglianze come richieste di nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, della custodia del bene e del nesso causale tra cosa e danno.
- La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, effettivamente omesso dal giudice di merito; non è sufficiente contestare la ricostruzione complessiva dei fatti o delle risultanze istruttorie.
- Quando la sentenza impugnata non contiene la statuizione che il ricorrente assume di contestare, la censura è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Le questioni relative alla ripartizione interna delle spese o delle responsabilità tra condomini, se non tempestivamente introdotte nel giudizio di merito, non possono essere fatte valere in cassazione come se fossero state decise dal giudice di merito.
- In tema di danni da infiltrazioni provenienti da strutture condominiali o sovrastanti, la responsabilità e la relativa ripartizione dipendono da accertamenti di fatto su custodia, stato dei luoghi e cause del deterioramento; tali accertamenti, se congruamente motivati, non sono sindacabili in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28051/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28052/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28053/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28054/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2022 del 27/09/2022
- ordinanza_civile · 27 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2022 del 27/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →