Parere n. 563/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. k10/0555695 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego, qualificato come declaratoria di inammissibilità, dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per carenza di certificato penale del Paese di origine in corso di validità
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. k10/0555695, con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'unico motivo dedotto consisteva nell'asserita completezza della documentazione allegata alla domanda. Il certificato penale peruviano prodotto era stato rilasciato il 6 agosto 2014, con scadenza il 4 novembre 2014, mentre la domanda era stata presentata l'8 novembre 2015. La Prefettura aveva notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, invitando l'interessata a integrare la documentazione entro dieci giorni, senza ricevere alcun riscontro. Il Consiglio di Stato ha dovuto verificare la legittimità dell'inammissibilità per incompletezza o irregolarità documentale e il rispetto del contraddittorio procedimentale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato la legittimità dell'operato amministrativo. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 362/1994, la domanda di cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 deve essere corredata da certificazioni autentiche dello Stato estero di origine e di residenza relative ai precedenti penali e ai carichi pendenti. In base all'art. 2 del medesimo d.P.R., quando la documentazione è incompleta o irregolare, il Prefetto invita alla regolarizzazione e, in caso di mancato o insufficiente adempimento, dichiara l'inammissibilità con provvedimento motivato. Poiché il certificato prodotto era già scaduto al momento della presentazione della domanda e la ricorrente non ha integrato la documentazione entro il termine assegnato, né successivamente ha fornito prova contraria, il provvedimento è stato ritenuto legittimo. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche applicando la prassi secondo cui i certificati penali esteri legalizzati hanno validità di sei mesi dal rilascio, la certificazione sarebbe stata comunque inutilizzabile. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Unico motivo - Validità della documentazione penale
Il certificato penale del Paese di origine, rilasciato il 6 agosto 2014 e scaduto il 4 novembre 2014, non era in corso di validità alla data di presentazione della domanda, l'8 novembre 2015. La documentazione era pertanto irregolare o incompleta ai fini dell'art. 1, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 362/1994.
Regolarizzazione della domanda
La Prefettura ha legittimamente attivato la procedura prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 362/1994 e dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni per integrare la documentazione con una certificazione equivalente in corso di validità. Il mancato riscontro ha giustificato la declaratoria di inammissibilità.
Contraddittorio nel procedimento di ricorso straordinario
La relazione ministeriale è stata trasmessa alla ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. Il principio del contraddittorio è stato quindi ritenuto rispettato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.
art. 1, comma 3, lett. d), d.P.R. n. 362/1994
Impone che l'istanza di cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 sia corredata da certificazioni autentiche dello Stato estero di origine e di residenza relative ai precedenti penali e ai carichi pendenti.
Prevede che il Prefetto inviti alla regolarizzazione della domanda o della documentazione irregolare e, in caso di mancato o insufficiente adempimento, dichiari l'inammissibilità dell'istanza con provvedimento motivato.
art. 10-bis, legge n. 241/1990
È stato applicato mediante preavviso di rigetto, con assegnazione di un termine di dieci giorni per integrare la certificazione penale mancante o non valida.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
Secondo la prassi interpretativa richiamata, i certificati penali esteri legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, indipendentemente da quanto indicato nel certificato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 è inammissibile quando la documentazione relativa ai precedenti penali e ai carichi pendenti dello Stato di origine non sia valida al momento della presentazione o non venga regolarizzata nei termini assegnati dall'amministrazione.
- Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 362/1994, l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione non determina immediatamente l'inammissibilità: il Prefetto deve previamente invitare il richiedente alla regolarizzazione; il mancato o insufficiente adempimento consente poi la declaratoria di inammissibilità con provvedimento motivato.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 assolve alla funzione di consentire l'integrazione della documentazione quando l'amministrazione rilevi l'irregolarità del certificato necessario per la domanda di cittadinanza.
- I certificati penali esteri legalizzati, secondo la prassi interpretativa richiamata dal Consiglio di Stato, hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, anche a prescindere dall'eventuale diversa indicazione contenuta nel certificato stesso.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio rispetto alla relazione ministeriale è rispettato quando la relazione e i relativi atti siano trasmessi alla ricorrente e questa non presenti osservazioni o controdeduzioni.
Diniego della cittadinanza per certificato penale scaduto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina peruviana contro il Ministero dell'interno, avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana. La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso, assorbendo l'istanza cautelare.
Premesse e svolgimento del procedimento
L'interessata aveva presentato l'8 novembre 2015 domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. La Prefettura di Roma ha rilevato che il certificato penale del Paese di origine, legalizzato e tradotto, era stato rilasciato il 6 agosto 2014 ed era scaduto il 4 novembre 2014.
La Prefettura ha quindi notificato il 15 ottobre 2019 il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assegnando dieci giorni per integrare la documentazione con una certificazione equivalente in corso di validità. L'interessata non ha fornito alcun riscontro. Persistendo l'irregolarità, è stato adottato il provvedimento del 19 novembre 2019 di inammissibilità dell'istanza.
Motivo del ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico motivo, sostenendo che la domanda fosse stata correttamente corredata della documentazione richiesta e che, pertanto, non sussistesse la carenza documentale posta a fondamento del provvedimento.
Quadro normativo
L'art. 1, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 362/1994 richiede che l'istanza di cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 sia corredata dalle certificazioni autentiche dello Stato estero di origine e di residenza relative ai precedenti penali e ai carichi pendenti.
L'art. 2 del d.P.R. n. 362/1994 stabilisce che, in caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione, il Prefetto deve invitare il richiedente alla regolarizzazione. In caso di mancato o insufficiente adempimento, può essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza con provvedimento motivato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Nel merito, il Collegio ha constatato che il certificato penale prodotto era scaduto già prima della presentazione della domanda. La documentazione depositata dalla stessa ricorrente confermava tale circostanza. La Prefettura aveva correttamente consentito la regolarizzazione mediante preavviso di rigetto, ma l'interessata non aveva integrato la documentazione né nei dieci giorni assegnati né successivamente.
La Sezione ha pertanto confermato la legittimità della declaratoria di inammissibilità e del provvedimento del 19 novembre 2019.
Validità temporale dei certificati penali esteri
Il parere richiama, per completezza, la prassi interpretativa riferita al d.P.R. n. 313/2002, secondo cui i certificati penali di altri Paesi legalizzati dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, indipendentemente dall'eventuale diversa indicazione apposta sul certificato.
Tale indirizzo è volto ad assicurare la leale collaborazione e la buona fede tra privato e pubblica amministrazione e a evitare un eccessivo aggravio procedimentale per il richiedente. Anche applicando questo criterio, il certificato prodotto sarebbe stato comunque inutilizzabile, essendo scaduto da un periodo ampiamente superiore a sei mesi alla data della domanda.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere che il ricorso straordinario fosse respinto. L'istanza cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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