Parere n. 561/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento prot. n. k10/674474 dell’8 ottobre 2021 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. n. K10/674474 dell’8 ottobre 2021, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, che aveva presentato il 27 gennaio 2017 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su un rapporto della Questura relativo a un’indagine, risalente al 30 dicembre 2014, per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. Il Ministero aveva ritenuto la notizia di reato indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria, nonché violazione degli artt. 29, 32 e 38 Cost. e degli artt. 8 e 14 CEDU. Poiché dagli atti risultava che il ricorrente era stato assolto in primo grado, la Sezione aveva chiesto al Ministero di produrre il rapporto della Questura, di dimostrare la tempestiva proposizione del ricorso straordinario e di chiarire l’eventuale impugnazione e definizione del procedimento penale.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso il ricorso nel merito. Ha rilevato che il Ministero non ha adempiuto agli incombenti istruttori già disposti con il parere interlocutorio n. 36/2025. Gli adempimenti sono stati reiterati: entro 60 giorni dalla comunicazione del parere il Ministero dovrà trasmettere il rapporto della Questura, la prova della tempestiva presentazione del ricorso e una relazione integrativa sul procedimento penale, precisando se la sentenza di assoluzione sia stata appellata e se il procedimento sia stato definito. Il materiale dovrà essere previamente comunicato al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata al terzo trimestre del 2026. In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, la Sezione si è riservata di decidere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Osservazioni
Adempimenti istruttori a carico del Ministero dell’interno
Il Ministero deve produrre il rapporto della Questura richiamato nel provvedimento di diniego, la prova della tempestiva presentazione del ricorso straordinario e una relazione integrativa sul reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, indicando se la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata appellata e se il procedimento penale sia stato definito.
Partecipazione del ricorrente
Il rapporto e la relazione integrativa devono essere previamente trasmessi al ricorrente, cui deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Inadempimento dell’amministrazione
Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà esprimere il parere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Durata ragionevole del procedimento
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le tutele previste dalla Convenzione, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi di cui all’art. 6 CEDU, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
concessione della cittadinanza
È la disposizione in base alla quale il ricorrente ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La disposizione individua il reato oggetto dell’indagine richiamata dal Ministero quale elemento sintomatico di una non compiuta integrazione; dagli atti risulta che il ricorrente è stato assolto in primo grado, ma la definizione del procedimento deve essere ulteriormente chiarita.
artt. 29, 32 e 38 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure proposte contro il diniego di cittadinanza.
artt. 8 e 14 CEDU
Sono richiamati dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dal provvedimento impugnato.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
Secondo il richiamo alla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le garanzie convenzionali sulla ragionevole durata sono applicabili anche al ricorso straordinario.
sentenza Corte costituzionale n. 63/2023
È richiamata quale pronuncia che ha riconosciuto l’applicabilità al ricorso straordinario delle tutele previste dalla CEDU, compresa quella sulla ragionevole durata.
sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
È indicata come pronuncia alla base del nuovo indirizzo relativo all’applicabilità delle garanzie convenzionali al ricorso straordinario.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Sono richiamati quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla verifica di fatti rilevanti non adeguatamente documentati dall’amministrazione, il Consiglio di Stato può disporre o reiterare specifici incombenti istruttori prima di pronunciarsi sul merito.
- Quando l’amministrazione produce documenti o relazioni integrative destinati a incidere sulla decisione del ricorso straordinario, tali elementi devono essere previamente partecipati al ricorrente, con assegnazione di un termine congruo per osservazioni e controdeduzioni.
- La valutazione di una mera notizia di reato quale indice di non compiuta integrazione ai fini della concessione della cittadinanza richiede l’acquisizione e l’esame del rapporto informativo sottostante e l’accertamento dell’esito effettivo del procedimento penale, soprattutto quando risulti intervenuta un’assoluzione.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori da parte dell’amministrazione non impedisce necessariamente la definizione del ricorso: il Consiglio di Stato può riservarsi di decidere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
- Le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del processo sono riferibili anche al procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Diniego di cittadinanza e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana, adottato con provvedimento prot. n. K10/674474 dell’8 ottobre 2021. La Sezione non ha ancora definito il ricorso nel merito e ha disposto un ulteriore rinvio istruttorio.
Premesse e provvedimento impugnato
Il ricorrente aveva presentato il 27 gennaio 2017 domanda di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza sulla base di un rapporto della Questura relativo a un’indagine, risalente al 30 dicembre 2014, per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. Secondo il provvedimento, la notizia di reato costituiva indice sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, valutata anche in relazione al rispetto delle regole di civile convivenza e della legge penale.
Censure del ricorrente
Il ricorrente ha dedotto:
- eccesso di potere per difetto di motivazione;
- carenza istruttoria;
- violazione degli artt. 29, 32 e 38 della Costituzione;
- violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Ministero dell’interno ha invece sostenuto il rigetto del ricorso.
Istruttoria già disposta
Con il parere interlocutorio n. 36/2025 del 14 gennaio 2025, la Sezione aveva chiesto al Ministero:
- di acquisire il rapporto della Questura richiamato nella motivazione del diniego;
- di produrre la prova della tempestiva presentazione del ricorso straordinario;
- di trasmettere una relazione integrativa sul procedimento penale relativo all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990;
- di precisare se la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado fosse stata appellata e se il procedimento fosse stato definitivamente definito.
La Sezione ha rilevato che il Ministero non aveva adempiuto a tali incombenti.
Rinnovazione degli adempimenti e partecipazione del ricorrente
Gli adempimenti istruttori sono stati reiterati. Il Ministero dovrà provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Il rapporto della Questura e la relazione integrativa dovranno essere previamente trasmessi al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni. Anche tali osservazioni dovranno essere rimesse alla Sezione entro il termine complessivo assegnato al Ministero.
In caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, la Sezione ha dichiarato che potrà decidere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d’ufficio.
Ragionevole durata del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia.
Secondo l’indirizzo richiamato, le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare quella relativa alla ragionevole durata dei processi prevista dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Esito interlocutorio
Il parere è interlocutorio: la Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Non è stata quindi ancora assunta alcuna decisione sull’accoglimento o sul rigetto delle censure. Restano da acquisire elementi essenziali per valutare la completezza dell’istruttoria ministeriale, la rilevanza dell’indagine penale e l’effettivo esito del procedimento, considerata l’assoluzione del ricorrente in primo grado.
Protezione dei dati personali
La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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