Salta al contenuto
Parere

Parere n. 572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Servizi Idrici Etnei s.p.a. e dalla Hydro Catania s.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e nei confronti del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11 maggio 2020, per l’annullamento, limitatamente alle parti d’interesse: - del D.P.C.M. del 30 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2022 n. 291, intitolato “Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore” e relativi allegati; - nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresi, ove occorrer possa, i seguenti atti anche di natura endoprocedimentale, non conosciuti, tra cui la proposta del Ministero per la transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) di adozione del predetto D.P.C.M.

Giustizia amministrativa202400361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata assunta sulla base della dichiarazione espressa delle ricorrenti e del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Non sono stati esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.P.C.M. 30 settembre 2022 sulla ricognizione degli interventi affidati al Commissario Straordinario Unico, nonché degli atti presupposti e conseguenti.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le società ricorrenti hanno impugnato, limitatamente alle parti di interesse, il D.P.C.M. 30 settembre 2022 e gli atti presupposti e conseguenti, deducendo la violazione dell’art. 4-septies, comma 4, del d.-l. 32/2019, degli artt. 142, 147, 148 e 149 del d.lgs. 152/2006, della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di Catania e delle statuizioni del CGARS, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, travisamento e sviamento. Nel corso del procedimento, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla trattazione del ricorso, a seguito della sentenza CGARS n. 791/2025, passata in giudicato il 22 gennaio 2026, che avrebbe escluso la lesività attuale del D.P.C.M. impugnato nei loro confronti.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Le ricorrenti hanno espressamente dichiarato di non avere più interesse all’ulteriore trattazione della controversia, ritenendo che, in seguito alla sentenza CGARS n. 791/2025 passata in giudicato, il D.P.C.M. 30 settembre 2022 non sia più lesivo della loro posizione giuridica.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalle ricorrenti, impone la pronuncia di improcedibilità anche nell’ambito del rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 4-septies, comma 4, d.-l. 32/2019, convertito dalla l. 55/2019

    articolo 4 septies comma 4 del decreto legge 32 del 2019

    La disposizione era invocata dalle ricorrenti quale parametro di legittimità del D.P.C.M. impugnato; il parere non ne esamina il contenuto nel merito.

  • artt. 142, 147, 148 e 149 d.lgs. 152/2006

    articoli 142, 147, 148 e 149 del decreto legislativo 152/06

    Le disposizioni erano indicate come ulteriori parametri di legittimità dell’atto impugnato; il parere non procede al loro esame sostanziale.

  • art. 7, comma 7, d.-l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014

    art. 7, comma 7, del d.-l. 133/2014, convertito dalla l. 164/2014

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione contenuta nella sentenza CGARS n. 791/2025 circa i limiti dei poteri del Commissario Straordinario Unico.

  • art. 5, comma 6, d.-l. 111/2019, convertito dalla l. 141/2019

    art. 5, comma 6, del d.-l. 111/2019, convertito dalla l. 141/2019

    La disposizione è richiamata, insieme alle altre fonti commissariali, per affermare che il Commissario non può travolgere o cancellare le obbligazioni dell’amministrazione sostituita.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dal venir meno della lesività attuale dell’atto impugnato per effetto di una successiva pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Consiglio di Stato non procede all’esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro il D.P.C.M. 30 settembre 2022

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due società operanti nella gestione del servizio idrico integrato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Commissario Straordinario Unico. Il ricorso riguardava il D.P.C.M. 30 settembre 2022, relativo alla ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore.

Premesse e oggetto del ricorso

Le società avevano chiesto l’annullamento del D.P.C.M., dei relativi allegati e degli atti presupposti e conseguenti, inclusa la proposta ministeriale di adozione, per quanto di interesse. Il ricorso era stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 1199/1971.

Le ricorrenti avevano dedotto la violazione dell’art. 4-septies, comma 4, del d.-l. 32/2019, degli artt. 142, 147, 148 e 149 del d.lgs. 152/2006, della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di Catania e di precedenti statuizioni del CGARS. Erano stati inoltre denunciati plurimi vizi di eccesso di potere, tra cui difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento e sviamento, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Sviluppi sopravvenuti

Nel corso del procedimento le amministrazioni intimate non hanno trasmesso la relazione istruttoria richiesta. Le ricorrenti hanno successivamente depositato un’istanza di prelievo e, con comunicazione del 6 febbraio 2026, hanno rappresentato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.

La dichiarazione è stata collegata alla sentenza CGARS n. 791/2025 del 22 ottobre 2025, passata in giudicato il 22 gennaio 2026, relativa a una gara indetta dal Commissario unico per lavori di estensione della rete fognaria nella provincia di Catania. Secondo quanto riferito dalle ricorrenti, tale sentenza avrebbe chiarito che il Commissario unico non può riaprire procedimenti di affidamento relativi a lavori per i quali esistano soggetti aventi titolo alla loro esecuzione.

Limiti dei poteri del Commissario unico

Nel richiamare la sentenza CGARS n. 791/2025, le ricorrenti hanno evidenziato che al Commissario unico e ai commissari straordinari unici succedutisi nel tempo non sarebbe stato attribuito il potere di travolgere o cancellare le obbligazioni dell’amministrazione sostituita. Tale ricostruzione sarebbe fondata, tra l’altro, sull’art. 7, comma 7, del d.-l. 133/2014, sull’art. 4-septies, comma 4, del d.-l. 32/2019, sull’art. 5, comma 6, del d.-l. 111/2019 e sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati nel parere.

Alla luce della pronuncia sopravvenuta, le ricorrenti hanno ritenuto che il D.P.C.M. 30 settembre 2022 non fosse più idoneo a ledere la loro posizione giuridica.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha recepito la dichiarazione delle ricorrenti e ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Poiché le stesse parti ricorrenti hanno dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, è stata ravvisata una sopravvenuta carenza di interesse.

La conseguenza processuale è stata l’improcedibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti né ha formulato una decisione sul merito della legittimità del D.P.C.M. impugnato.

Conclusione

Il parere ha espresso la necessità di dichiarare improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia sostanziale alla prosecuzione manifestata dalle ricorrenti e degli effetti della sentenza CGARS n. 791/2025 passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàServizio idrico integrato
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.