Parere n. 564/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstanza di correzione di errore materiale del parere sul diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto di chiarire il significato di un passaggio del precedente parere del 12 dicembre 2025 relativo al diniego di concessione della cittadinanza italiana. In particolare, ha rilevato l'apparente omissione delle parole "ritiene" e "non", domandando se il passaggio dovesse essere inteso nel senso che gli indicati motivi ostativi facevano riferimento a situazioni generiche, dubitative o indiziarie e che, pertanto, non vi erano elementi adeguati per apprezzare la sostanziale correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
Il parere
La Sezione ha qualificato la richiesta del Ministero come istanza di correzione di errore materiale e l'ha accolta. Ha stabilito che il secondo periodo del paragrafo 3 della motivazione del precedente parere deve essere letto nel senso che la Sezione ritiene che i motivi ostativi si riferiscano a situazioni generiche, dubitative o indiziarie e che non vi siano elementi adeguati per apprezzare la sostanziale correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. La correzione consiste nell'inserimento delle parole "ritiene" e "non", omesse per mero errore materiale.
Osservazioni
Correzione del parere precedente
È accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale consistente nell'omissione delle parole "ritiene" e "non" nel secondo periodo del paragrafo 3 della motivazione del precedente parere.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato e per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La richiesta dell'Amministrazione volta a correggere l'omissione di parole che altera il significato di un passaggio motivazionale di un precedente parere è qualificabile come istanza di correzione di errore materiale.
- La correzione di errore materiale è accoglibile quando l'omissione risulta meramente materiale e il testo corretto può essere individuato con certezza sulla base della richiesta dell'Amministrazione e del contenuto del precedente parere.
- La correzione deve essere disposta indicando puntualmente il testo del precedente parere nella formulazione emendata, senza modificare la valutazione sostanziale già espressa.
Correzione di un errore materiale nel parere sul diniego di cittadinanza italiana
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato chiamato dal Ministero dell'interno a chiarire il contenuto di un precedente parere relativo a un'istanza di concessione della cittadinanza italiana. L'affare riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale presente nella motivazione del parere del 12 dicembre 2025.
Richiesta del Ministero dell'interno
Con nota del 24 febbraio 2026 il Ministero ha segnalato un passaggio del paragrafo 3 del precedente parere che, per l'omissione delle parole "ritiene" e "non", risultava ambiguo e potenzialmente idoneo a rovesciare il significato della valutazione espressa dalla Sezione.
Il Ministero ha chiesto di precisare che il passaggio dovesse essere inteso nel senso che i motivi ostativi indicati dall'Amministrazione facevano riferimento a situazioni generiche, dubitative o indiziarie e che non vi erano elementi adeguati per apprezzare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha qualificato correttamente la richiesta come istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'omissione delle parole "ritiene" e "non" fosse meramente materiale e ha accolto la richiesta ministeriale.
Il periodo corretto del paragrafo 3 deve essere inteso come segue: la Sezione ritiene che gli indicati motivi ostativi facciano riferimento a situazioni generiche, dubitative o indiziarie, così che non vi sono elementi adeguati per poter apprezzare la sostanziale correttezza delle conclusioni cui è giunta l'Amministrazione.
Conseguenze della correzione
La decisione non introduce una nuova valutazione sostanziale sulla domanda di cittadinanza, ma rettifica il testo del precedente parere per renderne coerente la formulazione con il significato effettivamente espresso dalla Sezione. Il parere è quindi reso nei sensi indicati in motivazione.
Riservatezza dell'affare
Considerata la natura riservata dell'affare consultivo, il parere è redatto in duplice originale: uno digitale, con oscuramento dei dati identificativi, e uno cartaceo non oscurato destinato all'invio riservato all'Amministrazione. La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
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