Parere n. 562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento del 18 ottobre 2022 concernente l’annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2022, recante annullamento d'ufficio del precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana del 20 luglio 2016.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio del decreto di concessione della cittadinanza italiana, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Ha sostenuto la propria estraneità al procedimento penale relativo alla dipendente del Ministero dell'interno che aveva fraudolentemente utilizzato un'utenza elettronica dell'Amministrazione e ha affermato la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la concessione della cittadinanza. L'Amministrazione ha invece evidenziato che la pratica era stata definita favorevolmente, insieme a numerose altre, in assenza della necessaria istruttoria e mediante l'ingerenza illecita della dipendente, condannata con sentenza definitiva. La questione centrale riguarda la legittimità dell'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonostante l'estraneità e l'eventuale inconsapevolezza del beneficiario rispetto agli illeciti penali, nonché l'eventuale rilevanza della sussistenza sostanziale dei requisiti per la cittadinanza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e ha espresso parere per il rigetto. Ha richiamato i precedenti della Sezione Terza e il parere della Sezione Prima n. 403 del 28 aprile 2025, relativi alla medesima vicenda. È stata ritenuta sussistente una base istruttoria sufficiente per affermare che il decreto di concessione della cittadinanza fosse stato determinato dall'ingerenza fraudolenta della dipendente infedele nel sistema informatico del Ministero dell'interno e fosse stato adottato in carenza assoluta di istruttoria. Tale vizio rileva oggettivamente e legittima l'esercizio dell'autotutela, anche se il beneficiario non abbia partecipato al procedimento penale e sia estraneo agli illeciti commessi. La sussistenza dei requisiti per la cittadinanza non può sanare il vizio originario del provvedimento, né il giudice può colmare in sede contenziosa il deficit istruttorio mediante un autonomo accertamento dei requisiti. Il Consiglio ha inoltre ritenuto che il decreto di concessione della cittadinanza non rientri tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici cui l'art. 21-nonies collega un termine rigido per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio.
Osservazioni
Violazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992
Il motivo è infondato. L'estraneità del ricorrente al procedimento penale relativo alla dipendente infedele non esclude la rilevanza oggettiva dell'illegittimità del decreto di concessione della cittadinanza, quando sia accertato che la pratica è stata definita mediante l'ingerenza fraudolenta della dipendente e in assenza della necessaria istruttoria.
Carenza assoluta di istruttoria
La carenza istruttoria costituisce un vizio a monte e insanabile del decreto di concessione. La verifica giudiziale della sussistenza dei requisiti sostanziali per la cittadinanza non può sostituire l'istruttoria amministrativa mancante né sanare l'origine illecita del provvedimento.
Estraneità del beneficiario agli illeciti penali
La mancata partecipazione del beneficiario agli illeciti e la sua eventuale inconsapevolezza non incidono sull'illegittimità oggettiva del provvedimento, una volta accertato il ruolo determinante della dipendente nella sua formazione.
Termine per l'annullamento d'ufficio
Il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici per i quali l'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 prevede un termine rigido di esercizio dell'autotutela.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio è legittimo quando il provvedimento sia affetto da un vizio originario rilevante; il termine rigido previsto dalla disposizione riguarda i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e non il decreto di concessione della cittadinanza.
art. 9 l. 91/1992
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti per la concessione della cittadinanza, ma la loro eventuale sussistenza non è sufficiente a sanare un provvedimento formato in assenza della necessaria istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di concessione della cittadinanza sia stato formato mediante l'ingerenza fraudolenta di un dipendente pubblico e in assenza della necessaria istruttoria, l'illegittimità del provvedimento rileva oggettivamente, indipendentemente dalla partecipazione o dalla consapevolezza del beneficiario rispetto agli illeciti commessi.
- La sussistenza sostanziale dei requisiti per ottenere la cittadinanza non può sanare un provvedimento viziato da carenza assoluta di istruttoria e da un'origine illecita, né il giudice può sostituirsi all'Amministrazione compiendo per la prima volta l'accertamento dei requisiti mancanti.
- Il decreto di concessione della cittadinanza non è equiparabile ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ai fini dell'applicazione del termine rigido previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio.
- L'estraneità del destinatario al procedimento penale riguardante il funzionario infedele non impedisce l'annullamento d'ufficio del provvedimento, quando la sentenza penale e gli accertamenti amministrativi dimostrino il ruolo determinante dell'illecito nella formazione dell'atto.
Annullamento d'ufficio della concessione della cittadinanza italiana
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino italiano contro il Ministero dell'interno, per l'annullamento del decreto del 18 ottobre 2022 con cui era stato annullato d'ufficio il precedente decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana del 20 luglio 2016.
Premesse e svolgimento della vicenda
La concessione della cittadinanza era stata definita favorevolmente insieme a numerose altre pratiche. Successive verifiche amministrative, confluite in un procedimento penale, avevano accertato che una dipendente della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno aveva fraudolentemente utilizzato un'utenza elettronica dell'Amministrazione, incidendo sulla definizione delle pratiche in assenza della necessaria istruttoria.
La dipendente era stata condannata per accesso abusivo a sistema informatico con sentenza del Tribunale di Roma, confermata nei successivi gradi di giudizio. Il decreto di concessione relativo al ricorrente risultava coinvolto nella vicenda illecita.
Motivo del ricorso
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, riferito alla violazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Ha sostenuto di essere estraneo ai procedimenti penali riguardanti la dipendente e di possedere comunque i requisiti previsti per la concessione della cittadinanza italiana.
Il Ministero dell'interno ha chiesto il rigetto del ricorso. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.
Valutazioni sulla carenza istruttoria e sull'origine illecita dell'atto
Il Consiglio di Stato ha richiamato i precedenti della Sezione Terza e il proprio parere n. 403 del 28 aprile 2025, riguardanti la medesima vicenda. È stata ritenuta sufficiente la base istruttoria per affermare che il decreto di concessione fosse stato effettivamente determinato dall'ingerenza della dipendente infedele nel sistema informatico ministeriale.
L'assenza della necessaria istruttoria integra un vizio originario e insanabile del provvedimento. L'illegittimità rileva in senso oggettivo, senza che sia necessario dimostrare la partecipazione diretta del beneficiario o la sua consapevolezza dell'illecito.
Irrilevanza della sussistenza dei requisiti sostanziali
La possibile sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza non è sufficiente a rendere valido il decreto. Il vizio riguarda la formazione stessa del provvedimento e non può essere superato mediante un accertamento giudiziale successivo dei requisiti.
Il giudice non può colmare il deficit istruttorio dell'Amministrazione sostituendosi ad essa nella prima verifica della posizione del richiedente. La valutazione deve essere compiuta nell'ambito di una legittima istruttoria amministrativa.
Applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990
Il decreto di concessione della cittadinanza è stato annullato ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Il Consiglio ha ritenuto che tale decreto non rientri tra i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici cui la disposizione collega un termine rigido per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio.
Pertanto, l'accertamento dell'origine criminosa dell'atto e della carenza assoluta di istruttoria può fondare l'esercizio dell'autotutela anche a fronte dell'estraneità del destinatario agli illeciti penali.
Esito del parere
Per tali ragioni, la Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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