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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08490/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, recuperando maggiore imposta e disconoscendo la deducibilità di sopravvenienze passive per euro 200.000 relative a partecipazioni aventi i requisiti "pex". La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, ma nel frattempo interveniva il fallimento; il curatore, munito di autorizzazione del giudice delegato e tramite difensore, rinunciava al ricorso dichiarando sopravvenuto difetto di interesse, poiché la società aveva già pagato quanto dovuto a seguito di adesione a definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal procuratore munito dei poteri conferiti dal curatore fallimentare e autorizzata dal giudice delegato, ritenendola decisiva ai fini della definizione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'Agenzia è rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, rilevando che la definizione dipendeva da sopravvenienze e dagli effetti della legislazione condonistica, non dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta da procuratore munito di poteri e autorizzata nel caso del fallimento, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

    "nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012"

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dagli esiti ordinari del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia validamente formulata dal difensore munito di procura conferita dal soggetto legittimato e, se del caso, autorizzato dall'organo della procedura concorsuale, determina l'estinzione del processo.
  • Quando la definizione del giudizio consegue a fatti sopravvenuti estranei alla valutazione del ricorso introduttivo, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
  • In presenza di rinuncia al ricorso e mancata costituzione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione senza statuire sulle spese.
  • La sopravvenuta adesione a una definizione agevolata può far venir meno l'interesse alla coltivazione del ricorso e legittimare la rinuncia al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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