Cassazione Penale, Ordinanza n. 16792/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, in violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato o comunque pronunciato una decisione di condanna per il reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto in modo generico vizi di motivazione sia quanto all'affermazione della responsabilità per il reato ascritto sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, senza sviluppare un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della richiesta, e che mancava tale confronto critico.
Norme richiamate
indicato come reato ascritto al ricorrente, ossia evasione.
richiamato come norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità.
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come norma che sanziona con l'inammissibilità il ricorso privo dei requisiti di specificità.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con motivi specifici che indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura.
- È inammissibile il ricorso che deduca vizi motivazionali in modo generico, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non sia esclusa da ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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