Cassazione Penale, Sentenza n. 47595/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Michele impugna la convalida, contestando: (1) l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata tempestivamente via PEC entro il termine di 48 ore (memoria del 20/05/2024), che offriva una versione alternativa dei fatti e censurava la misura massima di cinque anni nonostante l'assenza di recidiva amministrativa; (2) la carenza di motivazione e la sproporzione della durata delle prescrizioni (obbligo di presentazione per cinque anni) senza adeguata giustificazione; (3) la compressione del tempo a disposizione per difendersi, posto che la notifica del provvedimento questorile è avvenuta il 18/05/2024 ore 12:35, la richiesta di convalida del P.M. il 20/05/2024 ore 11:55 e la convalida del GIP è stata depositata il 20/05/2024 ore 15:00, violando il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (omessa valutazione della memoria difensiva) e lo ha ritenuto assorbente. Ha dichiarato che l'ordinanza di convalida è nulla per violazione del diritto di difesa quando il GIP non prende in considerazione, anche sinteticamente, le deduzioni depositate nei termini. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Palermo. E' stata inoltre disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 17/05/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Il dispositivo prevede la comunicazione della decisione al Questore di Palermo.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 3
La norma è stata richiamata nel contesto della presunta compressione del tempo per l'esercizio della difesa; la Corte sottolinea che le garanzie offerte al soggetto diffidato devono tradursi in una valutazione effettiva delle memorie difensive depositate nei termini
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Richiamato in relazione al termine e alle modalità con cui il giudice deve procedere alla convalida; la Corte evidenzia che il rispetto dei termini e la valutazione delle deduzioni difensive sono essenziali per non comprimere il diritto di difesa
Massime di principio
- Se l'interessato deposita una memoria difensiva entro il termine procedurale (es. 48 ore), il giudice di convalida deve prendere in considerazione tale memoria, anche in forma sintetica; l'omessa valutazione integra nullità per violazione del diritto di difesa.
- La convalida di un provvedimento questorile che impone obblighi di presentazione richiede una motivazione che, almeno in termini logici e adeguati, giustifichi la durata e la congruità delle prescrizioni; l'adozione della misura nella sua durata massima necessita di adeguate ragioni.
- Una compressione eccessiva del tempo concesso per esercitare la difesa (tra notifica, richiesta di convalida e decreto di convalida) può configurare lesione del diritto di difesa e portare all'annullamento del provvedimento di convalida.
- Il rimedio praticato dal giudice di legittimità in questi casi può essere l'annullamento con rinvio al giudice di merito e la sospensione dell'efficacia del provvedimento questorile, almeno relativamente agli obblighi più gravosi (qui l'obbligo di presentazione).
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare tempestivamente il deposito della memoria (PEC, ricevute) e mettere in evidenza la mancata considerazione da parte del giudice per eventuali impugnazioni successive.
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