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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07941/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Le censure miravano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, chiedendo in sostanza una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti di prova già esaminate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproponevano questioni già vagliate e disattese con argomenti giuridicamente corretti dalla sentenza impugnata, e che esse erano comunque dirette a ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità, e che le questioni fossero state già adeguatamente affrontate e respinte dalla Corte d'appello. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi di motivazione, chieda in realtà una rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente riproduttivo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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