Cassazione Penale, Ordinanza n. 13856/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa all'applicazione della pena per il reato di detenzione o cessione illecita di stupefacenti. Con il ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe valutato le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte osserva però che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi tassativi; il vizio di motivazione non è tra essi. Quanto all'art. 129 c.p.p., si ribadisce che una motivazione specifica sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita di verifica negativa.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione è escluso.
La verifica delle cause di proscioglimento richiede motivazione specifica solo se dagli atti emergono concreti elementi di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita di esclusione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103
Richiamato per il regime temporale successivo delle richieste di patteggiamento e delle relative impugnazioni.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile un generico vizio di motivazione.
- Il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. impone una motivazione specifica solo quando dagli atti o dalle deduzioni difensive emergano concreti elementi di possibile non punibilità; in mancanza, è sufficiente anche una motivazione implicita di avvenuta verifica negativa.
- Quando il ricorso è proposto al di fuori dei motivi consentiti contro il patteggiamento, il giudice di legittimità può dichiararlo inammissibile senza formalità e applicare la sanzione pecuniaria prevista.
- La formulazione dell'accordo di patteggiamento delimita l'oggetto del controllo di legittimità, salvo le ipotesi tipizzate di volontà, correlazione, qualificazione giuridica e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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