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Sentenza

Sentenza n. 7282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202507287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6659/2025, che aveva accolto l’appello di AGEA e riconosciuto la legittimità della cartella relativa al prelievo supplementare per la campagna lattiera 2002/2003

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzie pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha proposto revocazione della sentenza n. 6659/2025, sostenendo che il Consiglio di Stato non avesse considerato la sentenza del TAR Veneto n. 936/2022, passata in giudicato, che aveva annullato un’intimazione di pagamento notificata da AGEA nel 2016 per il prelievo supplementare della stessa annata lattiera 2002/2003. Secondo la ricorrente, tale pronuncia riguardava il medesimo prelievo già annullato dal Tribunale di Crema nel 2005 e sottostante anche alla cartella del 2021; si sarebbe quindi formato un giudicato successivo, prevalente su quello del Consiglio di Stato n. 3371/2019, che aveva confermato la legittimità della pretesa. La ricorrente ha dedotto il contrasto con un giudicato e l’omessa considerazione della sentenza del TAR Veneto del 2022.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. Il giudicato del TAR Veneto n. 936/2022 non configura un contrasto di giudicati con le decisioni rilevanti: manca l’identità soggettiva, perché nel giudizio definito dal TAR non era parte ADER, che aveva emesso la cartella oggetto del giudizio definito dalla sentenza n. 6659/2025; manca inoltre l’identità oggettiva, poiché il giudicato del Consiglio di Stato del 2019 riguardava l’atto originario di imputazione del prelievo del 2003, mentre la pronuncia del TAR del 2022 aveva annullato soltanto una successiva intimazione di pagamento del 2016. Quest’ultima non ha inciso sulla validità del credito sottostante né sull’atto originario di imputazione, definitivamente riconosciuta nel 2019. La sentenza del 2025 aveva quindi correttamente applicato il criterio della prevalenza del giudicato successivo rispetto alla sentenza del Tribunale di Crema del 2005, senza che la decisione del TAR del 2022 determinasse un ulteriore conflitto. È stata inoltre esclusa l’omessa pronuncia: la sentenza del TAR del 2022, pur nota alla ricorrente, non era stata specificamente dedotta con una domanda, eccezione o motivo nel giudizio concluso dalla sentenza revocanda; il giudice non era pertanto tenuto a esaminarla. L’azienda è stata condannata a rifondere alle Agenzie appellate le spese, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Manca pertanto la perfetta coincidenza soggettiva richiesta dall’art. 395, n. 5, c.p.c.

    La revocazione per contrasto con precedente giudicato presuppone la perfetta identità soggettiva tra i giudizi; tale requisito mancava perché il giudizio concluso con la sentenza del TAR Veneto non comprendeva ADER, presente invece nel giudizio relativo alla cartella.

  • art. 112 c.p.c.

    Difetta quindi il necessario presupposto logico e processuale dell’omessa pronuncia, che ricorre soltanto in presenza di una domanda, eccezione o motivo ritualmente devoluto al giudice e rimasto privo di esame.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo quando una domanda, eccezione o motivo sia stato ritualmente sottoposto al giudice e sia rimasto senza esame; non sussiste se la questione non è stata specificamente devoluta.

Massime di principio

  • La revocazione per contrasto con un precedente giudicato richiede identità soggettiva e oggettiva tra le controversie: la diversità delle parti, anche per la presenza in uno solo dei giudizi dell’ente che ha emesso l’atto di riscossione, esclude la perfetta coincidenza soggettiva.
  • Non sussiste contrasto di giudicati quando una pronuncia riguarda l’atto originario di accertamento del debito e l’altra un distinto atto successivo di riscossione: l’annullamento di quest’ultimo, se non investe l’atto presupposto, non mette in discussione la validità del credito accertato.
  • L’omessa pronuncia presuppone che la domanda, l’eccezione o il motivo siano stati ritualmente devoluti al giudice; la mancata considerazione di una pronuncia non specificamente invocata nel giudizio non integra, di per sé, un vizio revocatorio.
  • L’annullamento dell’atto presupposto di accertamento del debito può travolgere gli atti successivi di riscossione con effetto caducante quando tra gli atti sussista un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove valutazioni; se il provvedimento presupposto resta valido, l’annullamento di un singolo atto di riscossione non elimina il credito sottostante.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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