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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22587/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 15 gennaio 2025 nel procedimento n. 30502/2024, stabilendo che dopo la dichiarazione di inammissibilità devono essere aggiunte le parole "che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende". Viene quindi ordinata la trasmissione alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte è investita non di una nuova impugnazione sul merito, ma della correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto a ruolo all'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 relativo al ricorso n. 30502/2024. In quella precedente decisione la Terza Sezione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati, ma il dispositivo riportato a ruolo era incompleto perché ometteva la statuizione conseguente prevista dalla legge, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso attuale mira dunque a emendare il dispositivo per renderlo conforme alla decisione già assunta e alla previsione obbligatoria dell'art. 616 c.p.p., richiamata insieme alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende è qualificata come previsione obbligatoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata a sostegno della natura obbligatoria della statuizione accessoria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il dispositivo di una decisione di legittimità omette per errore materiale una statuizione accessoria che la legge prevede come obbligatoria, la Corte può emendarlo con correzione formale del testo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il dispositivo deve contenere anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, ove prevista dalla disciplina applicabile.
  • La correzione dell'errore materiale serve esclusivamente a rendere il dispositivo conforme alla decisione già adottata, senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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