Cassazione Penale, Ordinanza n. 24646/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14 novembre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la decisione di merito aveva escluso che l'imputato avesse opposto una resistenza meramente passiva, aveva ritenuto sussistente la recidiva e aveva negato l'applicabilità delle sanzioni sostitutive. I motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; per questo la Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di doglianze non consentite in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello, che aveva motivato in modo corretto e coerente sull'esclusione della resistenza meramente passiva, sulla recidiva e sull'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando la motivazione della decisione impugnata è giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche, sicché le doglianze non ne scalfiscono la tenuta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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