Cassazione Civile, Ordinanza n. 17459/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparti private)
La controversia
Nel procedimento di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, la parte ricorrente ha proposto ricusazione nei confronti del presidente del collegio e del consigliere relatore, sostenendo che entrambi avrebbero già manifestato un pregiudizio sulla controversia: il presidente, per avere avuto conoscenza della causa in precedenti fasi e per avere fissato l’adunanza camerale, poi seguita da rimessione in pubblica udienza; il relatore, per avere formulato una proposta di inammissibilità del ricorso per revocazione fondata sulla tardività, ritenuta dalla ricorrente errata. È stata inoltre prospettata la sussistenza, in via subordinata, di gravi ragioni di convenienza ex art. 51, secondo comma, c.p.c., nonché richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e un’istruttoria sulle eventuali relazioni personali dei magistrati ricusati. La ricorrente ha insistito anche sull’asserita violazione del contraddittorio e sull’omesso ricorso ad astensione/ricusazione, valorizzando la natura del giudizio di falso e la pretesa anomalia del procedimento presupposto.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente l’istanza di ricusazione. Ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per disporre indagini istruttorie esplorative e ha deciso il sub-procedimento sulla base degli atti. Nel merito ha affermato che la ricusazione è ammessa solo nei casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51, primo comma, c.p.c., mentre non opera per le ipotesi di astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza. Ha escluso, inoltre, che la fissazione dell’adunanza camerale o la proposta del relatore di inammissibilità integrassero "conoscenza della causa in altro grado del processo" o anticipazione decisoria idonea a imporre l’astensione. Ha quindi negato ogni ragione di incompatibilità del presidente e del consigliere relatore. È stato infine escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La ricorrente è stata condannata alla pena pecuniaria ex art. 54, terzo comma, c.p.c. pari a euro 250 per ciascun giudice ricusato; non sono state regolate le spese nei rapporti con i controricorrenti e gli intimati.
Norme richiamate
norma che disciplina il procedimento di revocazione della sentenza di cassazione, nel cui ambito è stata proposta la ricusazione
nel testo ratione temporis regola la proposta del relatore e la trattazione camerale, senza attribuire alla proposta valore decisorio
le ipotesi di astensione obbligatoria sono tassative e di stretta interpretazione; l’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza non fonda ricusazione
la ricusazione è esperibile solo nei casi in cui il giudice avrebbe dovuto astenersi obbligatoriamente
disciplina il procedimento camerale di decisione sulla ricusazione con garanzie partecipative
consente la condanna della parte istante alla pena pecuniaria in caso di ricusazione respinta
richiamato quale parametro del termine di revocazione nella doglianza della ricorrente
art. 155, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per il computo dei termini a mesi o ad anni
richiamato dalla ricorrente in tema di termine lungo per impugnare
richiamato per il collegio deputato alla decisione nella fase camerale del procedimento di cassazione
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come ipotesi di astensione per avere conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo
art. 51, secondo comma, c.p.c.
richiamato come base dell’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza
Massime di principio
- La ricusazione del giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative di astensione obbligatoria previste dalla legge; non può essere utilizzata per far valere mere ragioni di convenienza o un generico dissenso sulla gestione del processo.
- La proposta del relatore nel rito camerale di cassazione, anche quando esprima una prognosi di inammissibilità, non ha carattere decisorio e non integra di per sé anticipazione del giudizio né causa di incompatibilità.
- La conoscenza della causa in altro grado del processo richiede una precedente partecipazione a una decisione di merito dotata di valenza decisoria; non bastano atti meramente interlocutori o organizzatori del procedimento, come la fissazione dell’adunanza o la rimessione a udienza pubblica.
- Nel procedimento di ricusazione il giudice può decidere sulla base degli atti, se le deduzioni istruttorie sono esplorative e prive di supporto probatorio; l’audizione dei giudici ricusati è una garanzia del contraddittorio, non un obbligo istruttorio automatico.
- L’istanza di ricusazione non può essere usata per trasformare la contestazione del contenuto di una proposta o di un provvedimento interlocutorio in una deduzione di parzialità del magistrato, salvo che emergano effettivi casi di astensione obbligatoria.
- La natura bifasica o plurifasica del procedimento non comporta di per sé incompatibilità del giudice; l’astensione è dovuta solo quando la seconda fase assuma il carattere di vero e proprio altro grado di giudizio con nuova valutazione della stessa res iudicanda.
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