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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30107/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per una contravvenzione ex art. 678 c.p., relativa alla tenuta in deposito/stoccaggio di materiale esplodente senza le prescritte cautele. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) ha sostenuto che la condotta accertata non integrasse il reato, perché sarebbe mancato l'elemento dell'assenza di autorizzazione e il materiale sarebbe rientrato in una categoria non soggetta a licenza; (2) ha dedotto l'insussistenza dell'elemento soggettivo, assumendo che la contravvenzione richiederebbe la consapevolezza dell'esercizio abusivo dell'attività, non ravvisabile nel caso concreto; (3) ha eccepito la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della Corte territoriale, oltre che contrario a consolidata giurisprudenza secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. punisce chi tiene in deposito o trasporta, senza le prescritte cautele, materie esplodenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non dedotto in appello. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché il reato risulta commesso il 18.1.2020 e, in applicazione dell'art. 161-bis c.p., la prescrizione ha cessato di decorrere con la sentenza di primo grado del 28.3.2023, pronunciata prima della maturazione del termine. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 678 c.p.

    La norma sanziona la tenuta in deposito o il trasporto di materie esplodenti senza le prescritte cautele, indipendentemente dalla categoria del materiale e dalla necessità di licenza per l'attività.

  • art. 161-bis c.p.

    La prescrizione cessa di decorrere con la pronuncia della sentenza di primo grado; pertanto, se tale sentenza interviene prima del maturare del termine, il reato non è estinto per prescrizione.

Massime di principio

  • In tema di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. si configura quando la detenzione, il deposito o il trasporto avvengano senza le prescritte cautele, senza che rilevi in sé la natura del materiale o la necessità di una specifica autorizzazione amministrativa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è deducibile per la prima volta in cassazione un motivo che non sia stato proposto in appello, salvo che attenga a questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
  • Ai fini della prescrizione, in presenza della disciplina dell'art. 161-bis c.p., il termine prescrizionale cessa di decorrere con la sentenza di primo grado, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del reato se tale sentenza è intervenuta prima della maturazione del termine.

Come è indicizzato

MaterieReati di comune pericoloImpugnazioni
RamiIncolumità pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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