Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02840/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva insinuato al passivo del fallimento di una debitrice un credito di euro 777.418,90 risultante da un lodo arbitrale rituale che condannava la fallita al pagamento della somma. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda perché il lodo non era stato reso esecutivo con exequatur ai sensi dell’art. 825 c.p.c. e quindi, secondo tale impostazione, non era opponibile alla procedura. Il tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo che il lodo fosse un atto di natura privata, privo di data certa fino al deposito in cancelleria o ad altre modalità tipizzate di certezza della data, e che la sottoscrizione e la mera datazione del lodo non bastassero. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi circa la consegna e comunicazione del lodo; violazione degli artt. 819 e 824-bis c.p.c.; errata valutazione dell’efficacia del lodo come sentenza; violazione dell’art. 45 l.f.; errata applicazione dell’art. 828, comma 2, c.p.c. sulla decorrenza del termine annuale di impugnazione; omesso esame sulla domanda relativa all’imposta di registro; violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi centrali del ricorso, ha affermato che il lodo arbitrale rituale, ai sensi dell’art. 824-bis c.p.c., è pienamente assimilabile alla sentenza giurisdizionale sin dalla data dell’ultima sottoscrizione, e quindi è già opponibile alla procedura concorsuale da quel momento, senza necessità del previo deposito in cancelleria ai fini della certezza della data. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione per il nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il primo e l’ottavo motivo sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 825 c.p.c.

    Il deposito del lodo presso la cancelleria rileva ai fini dell’esecutorietà, ma non è condizione per attribuire al lodo efficacia e data certa ai fini dell’opponibilità quando il lodo abbia già prodotto gli effetti della sentenza dalla sua ultima sottoscrizione.

  • art. 824-bis c.p.c.

    il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dalla dall’autorità giudiziaria

    Il lodo rituale, dalla data dell’ultima sottoscrizione, produce gli effetti della sentenza e va considerato assimilabile in tutto e per tutto a un provvedimento giurisdizionale, anche verso i terzi nei limiti previsti dall’ordinamento.

  • art. 828, comma 2, c.p.c.

    Il termine annuale per l’impugnazione decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione, perché da quel momento il lodo viene a esistenza e inizia a produrre i suoi effetti.

  • art. 829, n. 8, c.p.c.

    La previsione della nullità per contrasto con sentenza passata in giudicato equipara il lodo non più impugnabile alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 831 c.p.c.

    L’estensione dell’impugnabilità del lodo anche all’opposizione di terzo conferma la sua natura giurisdizionale e l’idoneità a incidere anche su posizioni di terzi.

  • art. 45 l.f.

    Il lodo rituale, una volta divenuto assimilabile a sentenza passata in giudicato, è opponibile alla procedura fallimentare dalla data in cui è venuto a esistenza con l’ultima sottoscrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I motivi fondati su omesso esame di fatti decisivi devono individuare specificamente il fatto storico controverso; il motivo generico è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è assorbita dall’accoglimento dei motivi principali che determinano la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Il lodo arbitrale rituale, dopo la riforma dell’arbitrato e l’introduzione dell’art. 824-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente giurisdizionale e produce gli effetti della sentenza dalla data dell’ultima sottoscrizione degli arbitri.
  • Ai fini della decorrenza del termine annuale di impugnazione del lodo e della sua opponibilità, rileva il momento della sua ultima sottoscrizione, non il successivo deposito in cancelleria, che è necessario solo per l’esecutorietà.
  • Il lodo non più impugnabile è equiparato, quanto agli effetti, a una sentenza passata in giudicato e può essere fatto valere anche nei confronti della procedura fallimentare se formatosi prima della dichiarazione di fallimento.
  • La qualifica del lodo come atto privato è superata dal sistema normativo vigente, che lo inserisce in un modello di giurisdizionalizzazione dell’arbitrato rituale con garanzie processuali e rimedi impugnatori dinanzi al giudice ordinario.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una deduzione specifica del fatto storico e del modo in cui esso è stato discusso nel processo; richiami vaghi o generici rendono il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRicorso per cassazioneArbitrato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.