Cassazione Penale, Sentenza n. 17586/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del Daspo (divieto di accesso agli impianti sportivi e obbligo di presentazione in Questura) per 5 anni ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) L. 401/1989. Il ricorrente deduceva: (i) omissione di valutazione sostanziale della memoria difensiva depositata nei termini; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge circa la mancanza di valutazione della pericolosità concreta e attuale; (iii) eccessiva durata della misura senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice a quo avesse esaminato e respinto espressamente, anche se implicitamente, la memoria difensiva depositata nei termini di 48 ore; abbia compiuto un controllo di legalità completo sui presupposti della misura valutando la necessità, l'urgenza, la pericolosità concreta e attuale e l'attribuibilità dei fatti (ritenendo provata la detenzione di un coltello a portata di mano e il comportamento minaccioso verso gli agenti, nonché la recidiva per precedente Daspo); e che la durata di cinque anni rientri nei parametri di legge (art. 6, comma quinto, L. 401/1989, come modificato) per un soggetto recidivo. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6, comma 1, lett. c)
Consente al Questore di disporre il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentazione nei confronti di chi risulti denunciato per i reati indicati nell'art. 4 della L. 110/1975; norma di riferimento per il Daspo e per la convalida giudiziale della misura
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)
Individua i reati relativi alle armi che, se contestati con denuncia, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) della L. 401/1989
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 6, comma quinto) e modifiche (D.L. 119/2014 conv. L. 146/2014)
Stabilisce i parametri temporali per la durata delle misure (con previsioni minime e massime), ivi compresa la possibilità di prevedere durate minime per recidivi (nel caso di specie richiamata la durata minima di anni cinque)
Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010 (Vezzoli e altri)
Principio secondo cui, se il diffidato deposita memorie entro 48 ore, l'ordinanza di convalida che non si riferisca sostanzialmente a quelle deduzioni è nulla per violazione del diritto di difesa
Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020
Riprende il principio dell'obbligo del giudice di convalida di considerare le deduzioni difensive depositate entro il termine di 48 ore, con valore sostanziale e non meramente formale
Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27/10/2004 n. 44273 (Labbia); Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023
Giurisprudenza che afferma che in sede di convalida il giudice deve verificare tutti i presupposti della misura amministrativa, includendo ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale, attribuibilità delle condotte e congruità della durata, con potere di riduzione della stessa se eccessiva
Massime di principio
- La memoria difensiva depositata entro il termine legale di 48 ore deve essere valutata dal giudice di convalida in modo sostanziale; l'assenza di una valutazione effettiva può determinare nullità dell'ordinanza
- In sede di convalida del Daspo il giudice svolge un controllo di legalità esteso: verifica necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte e collegamento alle ipotesi normative
- Il rinvenimento e la detenzione di un'arma (anche se in un vano dell'auto) unitamente a comportamenti minacciosi verso agenti costituiscono elementi idonei a fondare la pericolosità concreta e la misura preventiva, specialmente se il soggetto è già recidivo
- La durata della misura deve rispettare i parametri di legge; il giudice può ridurre la durata se la ritiene eccessiva, ma se rientra nei limiti previsti (es. anni cinque per recidiva) la critica alla durata è debole se non adeguatamente motivata
- Se la difesa non contestualizza o non allega elementi specifici sulla materialità o attribuibilità di fatti rilevanti (es. porto/attribuzione dell'arma), le doglianze sul merito della fattispecie avranno scarse possibilità di successo
- Il 'Daspo fuori contesto' è ammissibile quando i fatti extra-evento sportivo mostrino comunque un nesso di pericolosità che può favorire l'infiltrazione di soggetti pericolosi nelle tifoserie e la commissione di reati in luoghi ad alta densità sociale
- Un ricorso privo di fondatezza sulla prova dei fatti o sull'ontologia delle deduzioni difensive può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
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