Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari per il reato ipotizzato di estorsione tentata in concorso. Unico motivo dedotto: violazione della norma penale incriminatrice, per la quale il fatto sarebbe dovuto essere qualificato come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone", fattispecie con cornice edittale inferiore e quindi, secondo il ricorrente, incapace di sostenere la misura cautelare applicata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia formale al ricorso, trasmessa dal difensore e confermata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. La Corte ha osservato che la rinuncia all'impugnazione è atto abdicativo, irrevocabile e recettizio che richiede le forme previste dall'art. 589 cod. proc. pen.; perciò non è stato esaminato il merito della censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende, tenuto conto della tempestività della comunicazione di rinuncia e dell'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
La dichiarazione di rinuncia ha determinato l'inammissibilità del ricorso ai sensi della norma richiamata (comma 1, lett. d), impedendo la valutazione del merito.
La Corte ha richiamato l'obbligo di rispettare le forme e i termini stabiliti da tale disposizione affinché la rinuncia provenga dal soggetto legittimato e sia ricevuta dall'organo competente.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013 e altre)
La giurisprudenza è stata richiamata per affermare che la rinuncia all'impugnazione è atto formale, abdicativo e irrevocabile, che non ammette equipollenti e che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente formata e ricevuta, è irrevocabile e rende il ricorso inammissibile: il giudice non può entrare nel merito delle censure dopo una rinuncia efficace.
- La rinuncia deve rispettare le forme previste dalla legge (atto del difensore, eventuale conferma del ricorrente, trasmissione nei modi previsti) per essere efficace; difetti formali possono compromettere la validità della rinuncia.
- La dichiarazione di rinuncia può comportare conseguenze economiche per il rinunciante (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Prima di rinunciare a un gravame è necessario verificare l'assenza di provvedimenti sopravvenuti favorevoli o circostanze che renderebbero la rinuncia dannosa, poiché una volta intervenuta non è possibile ottenere la valutazione del merito.
- Se il motivo dell'impugnazione riguarda la qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs esercizio arbitrario di ragioni proprie), tale questione non potrà essere esaminata una volta che la rinuncia è efficacemente intervenuta; pertanto la decisione strategica di rinunciare richiede attenta valutazione difensiva.
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