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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17854/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Schiattarella, assistente capo della Polizia di Stato e responsabile dell'ufficio amministrativo contabile del Commissariato di Siderno, era stato condannato per essersi appropriato di somme incassate tramite assegni intestati ad altri due colleghi: 1.034,42 euro (premio produttivita' 2010, con apposizione di firma apocrifa su assegno per Piscionieri Mario) e 462,28 euro (rimborsi missione 2010-2011 destinati a Genna Vita, medesima modalita'). In cassazione l'imputato deduceva la riconducibilita' dei fatti al peculato d'uso (anche rispetto al denaro) e chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante di lieve entita' del danno ai sensi dell'art. 62, n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e di primo grado. Ha rilevato che i fatti non configgono il peculato d'uso (che non si applica al denaro, per la sua natura fungibile) ma andavano riqualificati in truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9 c.p., in quanto l'imputato ha conseguito il denaro mediante un comportamento decettivo (falsa girata) che ha indotto l'istituto di credito a pagare. Tuttavia, la truffa aggravata rientra, per effetto del d.lvo 10 aprile 2018, n. 36 (art. 8), tra i reati la cui procedibilita' e' condizionata alla querela; applicando la disciplina transitoria (art. 12), la corte ha constatato che l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela e ha dunque annullato le sentenze senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il peculato d'uso, nella giurisprudenza citata, non si applica al denaro a causa della sua natura fungibile; la forma attenuata del peculato richiede cosa determinata restituibile, non il 'tantundem'.

  • art. 61, n. 9, cod. pen. (circostanza aggravante)

    E' stata applicata come aggravante della truffa in relazione al ruolo di pubblico ufficiale e all'aberrazione del comportamento.

  • art. 62, n. 4, cod. pen. (circostanza attenuante del danno tenue)

    Il ricorrente ha invocato la circostanza attenuante per danno di tenue entita' (parziale restituzione), ma la Corte non ha dovuto valutare nel merito il riconoscimento atteso l'annullamento per vizio di procedibilita'.

  • decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, artt. 8 e 12

    L'art. 8 ha reso procedibile a querela una serie di reati tra cui la truffa aggravata; l'art. 12 dispone la decorrenza del termine per la querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore se la persona offesa aveva gia' avuto notizia del fatto. Applicando tali norme, la Cassazione ha ritenuto che, in assenza di querela richiesta, l'azione penale non poteva essere esercitata.

Massime di principio

  • Il peculato d'uso non e' riconducibile al denaro: per somme di denaro si deve valutare la fattispecie del peculato solo se vi era possesso del denaro per ragione di ufficio; la forma attenuata del peculato (d'uso) richiede cose determinate e restituibili, quindi non si applica al denaro fungibile.
  • La distinzione tra peculato e truffa dipende dal modo di acquisto del possesso: se il pubblico ufficiale ha gia' la disponibilita' e si atteggia uti dominus commettendo atti incompatibili con il titolo (pinterversio possessionis) si configura peculato; se invece la condotta fraudolenta e' finalizzata a procurarsi il possesso (artifici o raggiri) si configura truffa.
  • Quando la truffa e' aggravata per circostanze che rientrano nelle categorie previste dal d.lvo 36/2018, la procedibilita' puo' essere condizionata alla querela: senza querela valida, l'azione penale e' inammissibile e la sentenza puo' essere annullata senza rinvio.
  • La restituzione delle somme non esclude automaticamente la rilevanza penale: puo' influire su qualificazioni e attenuanti, ma non cancella il fatto che il possesso sia stato acquisito mediante artifici o raggiri.
  • In casi simili il difensore deve controllare tempestivamente la presenza e i termini della querela (anche alla luce delle norme transitorie) e valutare attentamente se la condotta sia stata finalizzata ad ottenere il possesso (truffa) o a disporsi uti dominus su beni di cui si aveva gia' la disponibilita' per ragione d'ufficio (peculato).

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