Cassazione Penale, Ordinanza n. 32352/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva i motivi già dedotti in appello e contestava la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e l'attendibilità delle dichiarazioni rese da un soggetto indicato come Bellotti. Il ricorrente deduceva inoltre la violazione dell'art. 197 c.p.p., con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni del predetto soggetto, e dell'art. 63 c.p.p., sostenendo l'inutilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta a indagini. La Corte ha ritenuto le censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, e ha giudicato congrua, adeguata e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché reiterativo dei motivi di appello e volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha escluso la violazione dell'art. 197 c.p.p., ritenendo utilizzabili le dichiarazioni del dichiarante nei confronti dell'imputato, in quanto oggetto di motivata valutazione di attendibilità. Quanto all'art. 63 c.p.p., ha ribadito che le dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini non sono utilizzabili contro il dichiarante, ma sono utilizzabili contro i terzi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse violato la disciplina richiamata, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni del dichiarante sulla base di una motivata valutazione di attendibilità.
Le dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto, una diversa valutazione delle prove o una rivalutazione dell'attendibilità dei dichiaranti quando la decisione di merito presenti una motivazione congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità.
- Le dichiarazioni autoindizianti rese alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta a indagini sono inutilizzabili contro il dichiarante, ma possono essere utilizzate nei confronti dei terzi.
- La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da un soggetto informato sui fatti appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria e conforme a corretti criteri di inferenza e a condivisibili massime di esperienza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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