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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16531/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta impropria, nella forma documentale (sottrazione delle scritture contabili) e patrimoniale (distrazione di beni societari). Il ricorrente contestava: la qualificazione del suo ruolo come amministratore di fatto dopo la formale cessione delle quote, la presunta irreperibilità del nuovo amministratore (sostenuta dall'accusa), la discordanza tra l'importo contestato (circa €254.510) e la somma riconosciuta dai giudici (€26.503,55), il mancato riconoscimento dell'incendio come causa delle difficoltà gestionali, l'assenza del dolo e la richiesta di derubricazione in bancarotta semplice, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche e la revoca delle pene accessorie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito: Prestipino è stato ritenuto amministratore di fatto fino al fallimento del 15/12/2016; sussiste la bancarotta fraudolenta impropria sia per occultamento della documentazione contabile sia per distrazione patrimoniale (il valore effettivamente accertato delle distrazioni è stato fissato in €26.503,55, nonostante la contestazione di importo superiore). La Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione dei giudici di merito, ha escluso la necessità di rinnovare la valutazione probatoria in questa sede e ha respinto le richieste di derubricazione, assoluzione (art. 530 c.2) e attenuanti generiche. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    istanza di trattazione orale formulata dal difensore ex art. 23, comma 8

    Riconosciuta la facoltà del difensore di chiedere la trattazione orale; la Corte ha esaminato la relazione e le discussioni in udienza ma ciò non ha inciso sull'esito del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    motivi di ricorso proposti ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    La Corte distingue i vizi di diritto (lett. b) dall'irregolarità della motivazione/ricostruzione dei fatti (lett. e); molte censure del ricorrente attengono alla valutazione probatoria e quindi dovevano essere dedotte come vizio di motivazione, non come errata applicazione della legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    indicazione dei limiti di esposizione del ricorso

    Il ricorso è stato redatto nei limiti necessari per la motivazione; la Corte ha valutato i motivi entro tali limiti e ritenuto che il ricorrente non abbia evidenziato lacune manifeste nella motivazione dei giudici di merito.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    domanda di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2

    La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di accoglimento dell'ipotesi alternativa di assoluzione perché le argomentazioni non hanno dimostrato l'assenza del fatto o l'insussistenza dell'elemento soggettivo.

  • norme sulla bancarotta fraudolenta impropria

    I principi applicati dalla Corte indicano che il dolo nella bancarotta fraudolenta può essere desunto anche per via indiziaria dalla condotta complessiva (fittizio trasferimento quote, irreperibilità dell'acquirente, scomparsa della documentazione e impossibilità per la curatela di ricostruire il patrimonio).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina in fatto la prova: le critiche sulle valutazioni probatorie vanno inquadrate come vizio di motivazione e richiedono la dimostrazione di lacune manifeste o contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
  • L'accertamento della qualifica di 'amministratore di fatto' può fondarsi sulla persistenza di atti gestori riconducibili alla stessa persona dopo la formale cessione delle quote, specialmente se il cessionario risulta irreperibile e non compie atti gestori.
  • Il dolo nell'ipotesi di bancarotta fraudolenta può essere ricavato da indizi concatenati (trasferimenti fittizi, occultamento delle scritture, impossibilità di ricostruire il patrimonio): non è necessario un documento che expresamente dichiari l'intento fraudolento.
  • Se la contestazione patrimoniale contiene cifre diverse, i giudici di merito possono accertare un importo più limitato sulla base delle evidenze: la discrepanza tra importo contestato e quello accertato non invalida di per sé la condanna.
  • Richieste di derubricazione a reato colposo o di assoluzione ex art. 530 c.2 richiedono argomentazioni probatorie concrete: mere affermazioni della mancanza di dolo o di cause esterne (es. incendio) sono insufficienti senza prova che tali eventi escludano il nesso intenzionale.
  • Le attenuanti generiche e la revoca delle pene accessorie richiedono una motivazione specifica e non possono essere concesse sulla base di deduzioni generiche e ripetute; l'onere di produzione di elementi favorevoli grava sulla difesa.

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