Cassazione Civile, Ordinanza n. 30538/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
La controversia originava dalla domanda proposta da due eredi nei confronti di una controparte e di un'altra erede, con richiesta di annullamento di un atto di compravendita stipulato dal de cuius con una delle convenute, nonché di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione delle disposizioni testamentarie. La Corte d'appello di Roma aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di appello nei rapporti con una delle appellate e rigettato l'appello nei confronti dell'altra. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione, ma prima della camera di consiglio depositavano atto di rinuncia al ricorso; la controricorrente aderiva alla rinuncia. La Corte di cassazione ha quindi verificato la validità della rinuncia e i suoi effetti estintivi nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti e sottoscritta anche per adesione dal difensore della controricorrente. Ha affermato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza necessità di accettazione delle altre parti; la loro adesione rileva solo ai fini della mancata condanna alle spese. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
richiama il rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione
la rinuncia al ricorso deve essere compiuta con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti nel giudizio di cassazione senza necessità di accettazione delle altre parti
se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro difensori autorizzati con mandato speciale, non viene pronunciata condanna alle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, in quanto atto unilaterale recettizio, determina l'estinzione del processo senza bisogno di accettazione delle altre parti.
- L'adesione delle altre parti alla rinuncia non è condizione di efficacia dell'atto, ma incide solo sul regime delle spese di lite, escludendo la condanna quando sia intervenuta adesione da parte dei soggetti legittimati.
- La rinuncia validamente proposta comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →