Cassazione Penale, Sentenza n. 07987/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva sostituito misure meno afflittive con gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 583‑quater c.p., denunciando: 1) carenza di motivazione circa il concreto e attuale pericolo di recidiva; 2) manifesta illogicità della decisione nel disporre gli arresti domiciliari senza applicazione del dispositivo elettronico di controllo, ritenendo contraddittoria l'assenza del braccialetto con la motivazione sulla necessità della misura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'atto di rinuncia al ricorso depositato il 06/01/2026 dall'avv. Marco Scagliola, procuratore speciale del ricorrente, motivato dalla successive applicazione al ricorrente di diversa misura cautelare (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria). È stato inoltre affermato che l'inammissibilità per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, richiamando un precedente della giurisprudenza (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 Rv. 288594).
Norme richiamate
Contestazione della partecipazione (concorso) nei reati addebitati al ricorrente
Reato per il quale è stata disposta la misura cautelare oggetto del procedimento
Reato per cui è stata valutata la necessità della misura cautelare
art. 583‑quater cod. pen.
Ulteriore fattispecie penale contestata e rilevante ai fini della valutazione cautelare
Giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 Rv. 288594
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 Rv. 288594
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e il versamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- La rinuncia o la sopravvenuta mancanza di interesse (es. per applicazione di diversa misura cautelare) rende il ricorso per cassazione inammissibile: il giudice declarerà l'inammissibilità e non entrerà nel merito della motivazione impugnata
- Se l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente, la giurisprudenza esclude l'imposizione delle spese processuali e del versamento alla Cassa per le ammende a carico del ricorrente
- Le doglianze sulla motivazione del giudice del riesame (pericolo di recidiva, proporzionalità della misura, omissione del dispositivo elettronico) devono essere contestate quando il ricorrente mantenga interesse alla decisione; in assenza di interesse sopravvenuto tali questioni restano irrilevanti
- La scelta di non applicare il controllo elettronico è un apprezzamento discrezionale del giudice del riesame: per impugnarla efficacemente occorre dimostrare lacune oggettive della motivazione o errata valutazione dei presupposti di necessità e proporzionalità
- Per evitare che una sopravvenuta misura cautelare estingua l'interesse al gravame, chi impugna dovrebbe, prima di rinunciare, valutare se ottenere un provvedimento sostanzialmente migliore o conservare la possibilità di decisione di merito
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