Cassazione Penale, Sentenza n. 6745/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo proposto da Carmine Pagano avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria all'autorizzazione allo scambio, con il proprio gruppo di socialità, di compact disk musicali in suo possesso. Il Ministero denunciava erronea applicazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b) dell'Ordinamento penitenziario in relazione agli artt. 4 e 5 della L.A.C., sostenendo che l'ordinanza avrebbe indebitamente esteso gli effetti dell'autorizzazione a soggetti non destinatari di provvedimenti autorizzativi e equiparato i compact disk ai beni di modico valore nonostante ordini di servizio e regolamenti interni che ne vietano lo scambio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, l'Amministrazione conserva il potere di disciplinare le modalità di scambio tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità e di prevedere limitazioni motivate per beni che possano essere veicolo di comunicazioni criptiche. Il ricorso ministeriale è stato giudicato generico: non ha indicato circostanze specifiche per dimostrare che i compact disk, debitamente controllati e acquistati tramite l'impresa di mantenimento, costituiscano di per sé un veicolo di comunicazioni illecite; inoltre la mera richiamata norma interna (ordine di servizio) e l'asserita efficacia "erga omnes" dell'ordinanza autorizzativa non sono stati adeguatamente motivati. Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e non ha condannato il Ministero alle spese processuali in ragione della natura pubblica della funzione esercitata.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen., comma 2-quater
Disciplina il regime differenziato e le misure finalizzate a impedire comunicazioni e scambi tra diversi gruppi di socialità; dopo la sentenza Corte Cost. n.97/2020 il divieto assoluto è stato ridimensionato, lasciando all'Amministrazione la possibilità di regolamentare gli scambi all'interno dello stesso gruppo e di prevedere limitazioni motivate per certi oggetti.
Prevede il reclamo giurisdizionale contro provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; il Tribunale di sorveglianza verifica la legittimità delle disposizioni amministrative rispetto ai diritti del detenuto.
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Norma richiamata dal Ministero come parte della regolazione delle autorizzazioni e dei divieti relativi a beni in detenzione; nella sentenza la Corte ha ritenuto comunque che il ricorso ministeriale non abbia specificato le ragioni per cui i compact disk dovessero essere esclusi.
art. 14 e 40 d.P.R. n. 230 del 2000
Previsioni regolamentari che disciplinano aspetti della vita detentiva e il regime di scambi/introduzione di oggetti nelle carceri; richiamate come quadro normativo di riferimento per le autorizzazioni e i controlli.
Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017
Normativa amministrativa che disciplina in modo puntuale limiti e controlli su determinati scambi (es. libri), utile a giustificare eventuali divieti per oggetti ritenuti veicolo di comunicazioni criptiche.
Corte Costituzionale, sent. n. 97 del 2020
la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti" anziché "la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità"
Ha dichiarato illegittima la previsione del divieto assoluto, riconoscendo che l'Amministrazione resta competente a disciplinare gli scambi tra detenuti dello stesso gruppo e a predeterminare condizioni e limiti motivati per oggetti che possano favorire comunicazioni illecite.
Ordine di servizio n. 121bis (Casa circondariale L'Aquila, 2021)
Atto interno che vieta lo scambio di oggetti acquistabili tramite modello 393, fra cui i compact disk; richiamato dal Ministero ma giudicato dalla Corte insufficiente, se richiamato in modo generico, a dimostrare il rischio comunicativo specifico degli oggetti in questione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 1, n. 38402/2022; n. 10009/2022; n. 72/2019; n. 23436/2024)
Precedenti che hanno ritenuto che le regole amministrative che impongono oneri preliminari per lo scambio non ledono il diritto in quanto ne regolano l'esercizio; la giurisprudenza segnala anche che il Tribunale di sorveglianza non può attribuire efficacia generale a provvedimenti ad personam senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza Corte Cost. n.97/2020 l'Amministrazione penitenziaria mantiene il potere di disciplinare gli scambi tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità e può imporre limitazioni, ma ogni limite deve essere motivato con riferimento al rischio concreto che certi oggetti siano veicolo di comunicazioni criptiche.
- Un provvedimento amministrativo che vieti lo scambio di un determinato bene deve spiegare specificamente perché quel bene, rispetto ad altri, possa favorire comunicazioni illecite; meri richiami a ordini di servizio generici sono insufficienti a reggere un ricorso in cassazione.
- Il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare reclami ex art. 35-bis, verifica la legittimità e la motivazione delle disposizioni amministrative ma non può attribuire ai propri provvedimenti ad personam un'efficacia erga omnes senza adeguata base normativa o motivazione.
- Chi impugna un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione deve formulare censure puntuali e specifiche: la genericità delle deduzioni conduce all'inammissibilità del ricorso.
- Autorizzazioni concesse ad un singolo detenuto non producono automaticamente diritti 'erga omnes' per gli altri detenuti; l'Amministrazione può regolamentare modalità e condizioni degli scambi tra i membri dello stesso gruppo.
- In procedure di reclamo giurisdizionale promosse dall'Amministrazione (Ministero) non si applicano automaticamente le regole private di condanna alle spese: la natura pubblica dell'azione può escludere la condanna alle spese processuali.
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