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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17974/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dopo rito abbreviato, lo aveva condannato per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.) nei confronti di J.M. e aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (sentenza GIP 4/12/2018). Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del coefficiente soggettivo (sosteneva che, dopo un primo periodo ambiguo, non fosse provata la consapevolezza delle condotte persecutorie per il periodo successivo al 23/01/2022); 2) vizio di motivazione e violazione di legge sul confronto tra circostanze attenuanti (comprese le attenuanti generiche e l'art. 62 n.6 c.p.) e le aggravanti/recidiva, ritenendo che le attenuanti dovessero prevalere; 3) violazione di legge in ordine alla revoca della sospensione condizionale: il ricorrente sosteneva che il termine quinquennale dell'art. 168 c.p. dovesse essere riferito al passaggio in giudicato della sentenza sul nuovo reato e non alla data di commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. In punto di fatto, i giudici di merito avevano correttamente individuato nel 23/01/2022 il momento in cui la relazione era cessata e, da quel momento, le condotte dell'imputato erano risultate inequivocabilmente intrusive, persistenti e dirette nonostante la manifesta indisponibilità della vittima (messaggi, dichiarazioni della vittima e di terze). Sulla valutazione del rapporto tra attenuanti e aggravanti la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata, richiamando durata della condotta e aggressioni fisiche come elementi negativi che bilanciavano le attenuanti. Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Cassazione ha ribadito l'interpretazione consolidata: il termine per la revoca (art. 168, comma 1, n.1 c.p.) si riferisce al momento della commissione del nuovo reato e non al passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta; la revoca può essere disposta in sede di cognizione e sarà esecutiva una volta che la sentenza che la dispone (con quella sul nuovo reato) sia passata in giudicato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen. (stalking)

    Il reato è integrato dal dolo generico: è sufficiente la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia consapevoli della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti e dell'abitualità dell'agire; pertanto la valutazione circa la consapevolezza dell'imputato è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. (revoca sospensione condizionale)

    la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva [...]

    La revoca ex lege va ancorata al momento della commissione del nuovo reato (e non al passaggio in giudicato della relativa sentenza); ciò per garantire certezza del termine di osservazione e coerenza con la logica dell'esperimento sospensivo.

  • art. 167 cod. pen. (estinzione del reato per effetto della prescrizione o estinzione per altra causa)

    L'articolazione temporale dell'effetto estintivo richiede il riferimento alla commissione del reato; la Corte ha collegato l'utilizzo dello stesso termine all'alternativa tra estinzione ex art. 167 e revoca ex art. 168.

  • art. 62, n. 6) cod. pen. (circostanza attenuante)

    La Corte territoriale ha valutato le attenuanti (anche quelle specifiche) ma le ha ritenute non prevalenti rispetto alla recidiva e ad altre aggravanti; il sindacato in Cassazione è limitato se la valutazione comparativa è adeguatamente motivata.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 19/1956 Melis; plurime sezioni citate)

    La giurisprudenza di legittimità interpreta l'ancoraggio temporale della revoca della sospensione condizionale al momento della commissione del nuovo reato; inoltre è richiamato il principio secondo cui la comparazione delle circostanze è valutazione di merito che sfugge al sindacato della Cassazione salvo vizio di motivazione o arbitrarietà.

Massime di principio

  • Per il reato di stalking (art. 612-bis c.p.) è sufficiente il dolo generico: non è necessario dimostrare una volontà specifica di produrre un particolare evento, ma la consapevolezza dell'idoneità delle condotte a produrlo e l'abitualità delle stesse.
  • Il giudice di merito deve individuare con chiarezza il momento a partire dal quale la vittima ha manifestato l'interruzione della relazione o l'indisponibilità: da quel momento eventuali condotte persistenti dell'autore assumono rilevanza persecutoria.
  • Le valutazioni probatorie e il confronto tra circostanze attenuanti e aggravanti costituiscono una valutazione discrezionale del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se risultano illogiche, contraddittorie o prive di adeguata motivazione.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato va riferita al momento della commissione del reato (art. 168 c.p.), non al passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta; la statuizione può essere resa in sede di cognizione ma diventa esecutiva dopo il giudicato.
  • Non è consentito in sede di legittimità sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice del merito quando quest'ultima è motivata e coerente con le prove raccolte.
  • Per questioni di diffusione della sentenza vanno omessi i dati identificativi delle persone coinvolte quando l'oggetto del procedimento lo richiede.

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