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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06932/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 495 c.p. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che il beneficio sarebbe stato negato senza adeguata valutazione. La censura è stata però ritenuta una mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era specifico, perché riproduceva argomenti già disattesi in appello, e comunque era manifestamente infondato poiché la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa a causa di plurimi precedenti ostativi ai sensi dell'art. 164 c.p., indipendentemente da un eventuale giudizio prognostico favorevole. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e non oggetto di contestazione sostanziale nel motivo di ricorso esaminato.

  • art. 164 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando sussistono plurimi precedenti ostativi; il giudizio prognostico favorevole non può superare tale preclusione legale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproduzione delle censure già formulate in appello e già disattese integra un motivo non specifico e quindi inammissibile.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando ricorrono plurimi precedenti ostativi previsti dall'art. 164 c.p.; in tale ipotesi un prognostico favorevole non basta a consentire la concessione del beneficio.
  • La deduzione che mira solo a contestare il diniego di un beneficio penale, senza confrontarsi con la causa legale ostativa, non è idonea a sovvertire la decisione di merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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