Cassazione Civile, Ordinanza n. 32125/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'art. 391 c.p.c., comma 3, in quanto l'adesione alla rinuncia della controricorrente preclude la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (ente)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Umbria che, in sede rescissoria, aveva riformato la decisione di primo grado e respinto il ricorso originario della contribuente, nel contenzioso con il consorzio di bonifica e con l'agente della riscossione. Prima della decisione, le parti principali del giudizio di legittimità sono pervenute a un accordo transattivo; la ricorrente ha quindi dichiarato di voler rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e la controparte ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
l'adesione della controparte alla rinuncia al ricorso preclude la pronuncia sulle spese; alla rinuncia accettata segue l'estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce l'esame del merito del ricorso.
- In caso di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese se la controricorrente aderisce alla rinuncia, secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c., comma 3.
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