Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01334/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha rigettato l'istanza di revoca della confisca di prevenzione disposta il 15/07/2011. Terenzio deduce violazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che per rientrare nella lett. b) occorre che i proventi illeciti costituiscano la fonte unica o principale del reddito e che manchi una valutazione adeguata della contiguità temporale e dell'incidenza sul patrimonio. Morra deduce violazione degli artt. 1, 18, 19 e 20 d.lgs. 159/2011, lamentando che il provvedimento non abbia accertato la natura lucrogenetica dei reati né indicato quali reati avrebbero prodotto reddito e in quale periodo, e invoca come elemento nuovo il riconoscimento del risarcimento per ingiusta detenzione a seguito delle assoluzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati e ha confermato il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca. La Corte ha richiamato e applicato i principi di legittimità: il rimedio adeguato per far valere il difetto originario dei presupposti della confisca è la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 e non l'incidente di esecuzione; le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non producono efficacia erga omnes e non consentono in generale di demolire provvedimenti definitivi; quando la confisca è fondata sia sulla lett. a) sia sulla lett. b) dell'art. 1, va verificata l'autonomia e l'autosufficienza del titolo residuo (lett. b) rispetto alla parte investita da illegittimità), e se tale autonomia sussiste la confisca non può essere revocata. La Corte ha ritenuto inammissibili o irrilevanti gli elementi nuovi addotti (tra cui il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione), perché derivanti da medesimi fatti già valutati o costituenti dato puramente formale non idoneo a giustificare la revoca.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    Distinzione tra pericolosità ex lett. a) e lett. b); la lett. a) è stata oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale in parte della giurisprudenza e per essa opera la revocazione se incide esclusivamente sul provvedimento. Se la confisca è anche fondata sulla lett. b) occorre verificare che la motivazione relativa a quest'ultima sia autonoma e sufficiente.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 art. 28, comma 2

    Prevede la revocazione della misura di prevenzione nei casi di vizio originario dei presupposti; la Corte sottolinea che la revocazione è il rimedio ad hoc per impugnare confische definitive quando si invoca la declaratoria di illegittimità costituzionale o altri vizi originari.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 7

    Rimando alla disciplina della revoca e alla nozione di fatti nuovi: la revoca richiede elementi nuovi sopravvenuti o prove non anteriormente disponibili.

  • sentenza Corte costituzionale n. 24/2019

    Ha inciso sull'interpretazione della lett. a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011; la Corte di cassazione precisa che la declaratoria di illegittimità costituzionale può giustificare la revocazione ma le sentenze interpretative di rigetto non hanno efficacia erga omnes.

  • Cass. Sez. U, n. 3513/2021 (Fiorentino)

    Ha indicato che la revocazione è il rimedio per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità della lett. a) e ha indicato i limiti della rivalutazione probatoria in sede di revoca.

  • Cass. Sez. 6, n. 29551/2020 (Terenzio)

    Ha affermato che il semplice passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione non costituisce di per sé fatto nuovo idoneo alla revoca della confisca quando il tema sia già stato valutato con provvedimento definitivo.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 23839/2019 Mammoliti; Sez. U, n. 23016/2004)

    Principi relativi all'irreversibilità della confisca definitiva, al valore persuasivo delle sentenze interpretative di rigetto e ai limiti della rinnovazione del giudizio in sede di revoca.

Massime di principio

  • Il rimedio corretto per far valere il difetto originario dei presupposti di una confisca definitiva è la revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011; non è lo strumento dell'incidente di esecuzione.
  • Se la confisca è stata motivata sia sulla lett. a) sia sulla lett. b) dell'art. 1, va valutata l'autonomia e l'autosufficienza della motivazione riferita alla lett. b): se autonoma e sufficiente, la confisca può restare nonostante l'illegittimità della lett. a).
  • Le sentenze della Corte costituzionale che sono interpretative di rigetto non producono efficacia erga omnes e non demoliranno provvedimenti definitivi; costituiscono invece elementi persuasivi per i giudici nei procedimenti pendenti.
  • Per essere utili in sede di revoca, le prove o gli atti nuovi devono essere davvero nuovi e sopravvenuti rispetto al provvedimento definitivo oppure non dedotti per causa a questi imputabile; il mero passaggio in giudicato di una sentenza già considerata non è di regola un fatto nuovo idoneo.
  • Chi impugna deve documentare con chiarezza la natura lucrogenetica delle condotte contestate (quali reati hanno generato profitti, in quale periodo e con quale incidenza sull'incremento patrimoniale) e dimostrare l'impossibilità di dedurre prima tali elementi se intende farli valere in revoca.
  • In presenza di provvedimenti precedenti che hanno già esaminato e respinto le medesime doglianze, la strada per ottenere la revoca è particolarmente ristretta e richiede elementi nuovi non meramente formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.