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Ordinanza

Ordinanza n. 411/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, n. 99 del 2024.

Giustizia amministrativa202403850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 99 del 2024 e, in via originaria, diniego di autorizzazione alla realizzazione di lavori di restauro e risanamento conservativo nell’immobile sito nel centro storico comunale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio d’appello riguarda la sentenza con cui il TAR Sardegna aveva respinto il ricorso contro il provvedimento unico del SUAPE comunale recante determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che non aveva autorizzato l’intervento edilizio proposto. Il diniego si fondava sui pareri negativi dell’Ufficio comunale di edilizia privata e certificazioni e dell’Ufficio regionale Governo del territorio e tutela paesaggistica, ritenuti espressivi della non conformità dell’autocertificazione alla disciplina urbanistico-edilizia e della non favorevole valutazione dell’intervento. L’appellante ha reiterato la richiesta di mezzi istruttori già formulata in primo grado. Dall’ordinanza emergono, come questioni da approfondire, la situazione di fatto dell’immobile nel contesto del centro storico, la sua conformità tecnica al Piano particolareggiato per il centro storico e al PUC, la natura dell’intervento edilizio e la volumetria progettata rispetto sia all’edificio nella conformazione attuale sia allo stato originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello. Ritenendo necessaria una compiuta delibazione delle questioni controverse, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione sarà svolta dal Dirigente generale del Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con facoltà di delega, sulla base di tre quesiti: ricostruzione analitica dello stato di fatto dell’immobile e verifica della conformità al Piano particolareggiato del centro storico e al PUC; qualificazione giuridica e tecnica dell’intervento; determinazione della volumetria progettata in rapporto allo stato attuale e allo stato originario dell’edificio. L’ordinanza disciplina il contraddittorio tecnico, i sopralluoghi, l’acquisizione documentale, i termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. Il Comune è tenuto a collaborare; la mancata collaborazione potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. È posto a carico dell’appellante un anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore, con riserva sulla definitiva regolazione delle spese. La causa è rinviata all’udienza di merito da fissarsi con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidata a un organismo pubblico o a un soggetto qualificato, per accertare fatti e profili tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata collaborazione della parte all’attività istruttoria può essere valutata dal giudice come argomento di prova.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall’accertamento della situazione materiale di un immobile, dalla conformità tecnica dell’intervento alla pianificazione urbanistica e dalla relativa qualificazione edilizia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
  • La verificazione può comprendere sopralluoghi, acquisizione di elaborati e documenti presso l’amministrazione e interlocuzione tecnica con le parti, purché siano previamente comunicate la data e il luogo dell’inizio delle operazioni.
  • Le parti costituite possono nominare tecnici di fiducia, assistere alle operazioni peritali insieme ai difensori e far inserire nei verbali le proprie osservazioni; tali osservazioni devono essere esaminate nella relazione finale del verificatore.
  • La mancata collaborazione dell’amministrazione alle operazioni di verificazione può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e può incidere anche sulla liquidazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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