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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00228/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di un terreno e la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande delle controparti, dichiarandole proprietarie del terreno, ordinando il rilascio, la rimozione di scarichi e la chiusura di luci, e rigettando la riconvenzionale di usucapione. La Corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo inammissibili/decadute alcune prove orali dedotte dal convenuto e comunque non decisive. Il convenuto proponeva revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. deducendo due errori di fatto: (1) la sentenza d'appello avrebbe erroneamente affermato che le prove orali non erano state richiamate nelle conclusioni di primo grado, mentre esse erano state reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni; (2) la sentenza avrebbe affermato che la documentazione fotografica prodotta dagli attori non era stata contestata, mentre egli ne aveva contestato la datazione e attendibilità. La Corte d'appello, investita della revocazione, riconosceva il primo errore ma lo reputava non decisivo, ritenendo che le prove fossero già irrilevanti alla luce della decisione di primo grado e di una precedente ordinanza istruttoria; quanto al secondo errore lo riteneva dubbio e comunque non decisivo. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando soprattutto: la confusione tra fase rescindente e rescissoria; l'utilizzo, per negare la decisività dell'errore, di elementi estranei alla sola sentenza revocanda; la mancata considerazione che, una volta accertato l'errore di fatto processuale, la Corte avrebbe dovuto annullare la sentenza e solo poi riesaminare la prova nel merito; e l'effetto preclusivo che gli errori avrebbero avuto sul riesame delle richieste istruttorie, incluso il giuramento decisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Genova in diversa composizione. La Suprema Corte ha affermato che, nella fase rescindente della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., il giudice deve verificare la decisività dell'errore di fatto soltanto sulla base del contenuto della sentenza impugnata, mediante un giudizio controfattuale interno a quella decisione. Non è consentito fondare la non decisività dell'errore su atti esterni alla sentenza revocanda, come la sentenza di primo grado o un'ordinanza istruttoria non richiamata, perché ciò anticiperebbe impropriamente la fase rescissoria e comprimerebbe la distinzione logico-giuridica tra rescindente e rescissoria. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a tale principio di diritto e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo o processuale che sia decisivo; la decisività va valutata nella fase rescindente con riferimento al solo contenuto della sentenza impugnata.

  • art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

    La censura in cassazione può investire sia violazioni di legge sia errores in procedendo e in iudicando commessi nella sentenza che ha deciso sulla revocazione.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudizio di ammissibilità/inammissibilità della prova precede quello sulla rilevanza.

  • art. 400 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto della distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio nella revocazione.

  • art. 402 c.p.c.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità del successivo giudizio rescissorio dopo l'eventuale accoglimento della revocazione.

  • art. 384 co. 1 c.p.c.

    La Corte formula il principio di diritto cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi.

  • art. 385 co. 3 c.p.c.

    Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 325 co. 1 c.p.c.

    Richiamato per verificare la tempestività dell'impugnazione per revocazione notificata entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato per individuare il dies a quo del termine breve per la revocazione dopo notificazione della sentenza.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per escludere il passaggio in giudicato della sentenza revocanda in presenza di revocazione tempestiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione contro la sentenza che ha deciso sulla revocazione, proposto nel termine lungo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, la decisività dell'errore va apprezzata nella fase rescindente solo sulla base della sentenza impugnata, sostituendo mentalmente l'affermazione erronea con quella esatta e verificando se la decisione regge comunque.
  • È illegittimo negare la decisività dell'errore di fatto facendo leva su atti diversi dalla sentenza revocanda, come sentenze di primo grado o ordinanze istruttorie non richiamate nella motivazione della decisione impugnata, perché ciò confonde la fase rescindente con quella rescissoria.
  • L'errore di fatto è decisivo quando sussiste un nesso logico-giuridico necessario tra l'erronea supposizione e la decisione, non essendo sufficiente osservare che, in concreto, il giudice avrebbe comunque potuto decidere allo stesso modo per altre ragioni.
  • La fase rescindente della revocazione non può trasformarsi in un riesame di merito delle prove o della rilevanza istruttoria; tale valutazione compete soltanto alla successiva fase rescissoria, se e dopo che l'errore sia stato ritenuto decisivo.
  • L'autonomia tra il giudizio di revocazione e il giudizio di cassazione sulla sentenza che decide la revocazione rende irrilevante la mancata impugnazione per cassazione della sentenza revocanda, quando l'oggetto del ricorso è la decisione resa sulla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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