Cassazione Civile, Ordinanza n. 06600/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
In una procedura esecutiva mobiliare erano state pignorate quote di partecipazione in più società a responsabilità limitata. Il giudice dell'esecuzione aveva nominato un dottore commercialista custode di tali partecipazioni e gli aveva liquidato un compenso molto elevato, calcolato sulla base dell'art. 19 del D.M. 140/2012. La creditrice procedente aveva proposto opposizione sostenendo che l'importo fosse eccessivo e che la custodia di partecipazioni societarie non potesse essere assimilata all'amministrazione e custodia di aziende; il tribunale aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto di liquidazione e ricondotto l'attività alla disciplina della custodia di beni immobili pignorati, ritenendo quindi non applicabile l'art. 19 del D.M. 140/2012. Il custode ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con due motivi: il primo per violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi dei custodi di partecipazioni societarie e per mancata rideterminazione dell'onorario secondo il corretto parametro normativo; il secondo contro la condanna alle spese, ritenuta priva di motivazione effettiva. La Suprema Corte ha esaminato in particolare la questione di diritto relativa alla norma applicabile alla liquidazione del compenso del custode di quote societarie pignorate, osservando che tale attività non è specificamente regolata dal D.M. 80/2009, che disciplina la custodia di beni pignorati immobili e alcuni mobili, e che l'art. 2233 c.c. non è utilizzabile perché presuppone un rapporto negoziale tra professionista e cliente, assente negli incarichi di natura giudiziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha escluso che la custodia di partecipazioni societarie possa essere liquidata come custodia di beni immobili pignorati e ha affermato che, in mancanza di una disciplina specifica, deve applicarsi per analogia l'art. 19 del D.M. 140/2012, relativo all'amministrazione e custodia di aziende, più vicino all'attività svolta dal professionista. Ha però anche precisato che il compenso deve rispettare il limite massimo emergente dall'art. 4, ultimo comma, del D.M. 80/2009, pari a un terzo del ricavato della vendita del bene pignorato, limite giustificato dall'esigenza di non far superare i costi di gestione al valore realizzato nell'esecuzione e di garantire l'effettività della tutela esecutiva. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. In conclusione, l'ordinanza del Tribunale di Gorizia è stata cassata con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, affinché ridetermini il compenso applicando il principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è stato utilizzato come base per l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del tribunale e come parametro costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale in fase esecutiva
il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico quanto ai fatti e alle ragioni di critica
norma processuale richiamata per il procedimento di opposizione
art. 15 D.P.R. n. 150/2011
norma processuale richiamata per l'opposizione proposta avanti al presidente del tribunale
è la disciplina di riferimento, in via analogica, per la liquidazione del compenso del custode di partecipazioni societarie pignorate, perché concerne l'amministrazione e custodia di aziende
individua le attività professionali dei dottori commercialisti e consente, insieme all'art. 1, l'applicazione analogica del capo a prestazioni non espressamente regolate
consente l'applicazione analogica delle disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati
fissa parametri generali di liquidazione del compenso, valorizzando valore, difficoltà, urgenza, risultati, impegno e pregio dell'opera
richiamato dal tribunale, ma escluso dalla Corte come parametro per la custodia di partecipazioni societarie, perché riferito alla custodia ordinaria di beni immobili
dal quale la Corte ricava, in via analogica, il limite massimo di un terzo del ricavato della vendita del bene pignorato
art. 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52
richiamato nel preambolo del D.M. n. 80/2009 quale base normativa del decreto
ritenuto non applicabile agli incarichi derivanti da investitura giudiziaria, perché presuppone un rapporto negoziale tra professionista e cliente
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare il limite massimo del compenso in funzione dell'effettività della tutela esecutiva
Massime di principio
- Quando la prestazione del professionista deriva da un incarico dell'autorità giudiziaria e non da un contratto con il cliente, il compenso non va determinato secondo l'art. 2233 c.c., ma secondo la disciplina speciale o, in mancanza, secondo criteri analogici ricavati dalla normativa di settore.
- Se un'attività professionale non è espressamente regolata da una disciplina sui compensi, è legittimo individuare la norma più prossima per analogia, privilegiando quella che meglio corrisponde alla natura concreta della prestazione svolta.
- La custodia di partecipazioni societarie pignorate non è assimilabile alla mera custodia di beni immobili pignorati, perché implica attività dinamiche e valutative, come l'esercizio del voto e lo studio delle questioni societarie.
- Nel liquidare il compenso del custode di beni pignorati occorre rispettare un limite massimo collegato al valore di realizzo del bene, per evitare che i costi della gestione superino il risultato utile dell'esecuzione e compromettano l'effettività della tutela giurisdizionale.
- I parametri generali di liquidazione del compenso professionale devono essere applicati in modo da adeguare l'onorario all'attività effettivamente svolta, tenendo conto di valore, complessità, urgenza, impegno e risultati conseguiti.
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