Sentenza del 18/05/2016 n. 10227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Per il periodo d'imposta 2000 l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati e costi indeducibili, basato sulla ritenuta incongruenza tra i 158.000 metri cubi di calcare indicati nella statistica annuale e le 228.979 tonnellate dichiarate e fatturate. L'accertamento assumeva che un metro cubo di materiale estratto pesasse circa due tonnellate. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Sicilia aveva respinto l'appello dell'Ufficio, rilevando che la stessa statistica riportava anche la quantità di 228.979 tonnellate e che il rapporto tra metri cubi e tonnellate ipotizzato dall'accertatore non era fondato, anche in considerazione del regime di autorizzazioni e concessioni della cava. In Cassazione l'Agenzia ha contestato, da un lato, la valutazione delle prove e la motivazione della CTR, sostenendo che il materiale avrebbe dovuto pesare circa 356.000 tonnellate e che non era esclusa un'estrazione ulteriore, anche a dicembre; dall'altro, ha denunciato l'omessa pronuncia sui costi indeducibili e l'assenza di documenti giustificativi della deduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l'intero ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato ritenuto una richiesta di rivalutare le prove e il loro esito, attività preclusa in sede di legittimità, senza una specifica violazione di legge né una censura al procedimento logico seguito dal giudice di merito. Il secondo motivo, relativo all'omessa pronuncia sui costi indeducibili, è stato dichiarato inammissibile perché l'Agenzia non aveva riportato nel ricorso per Cassazione, con la necessaria precisione, i termini della questione e l'indicazione dell'atto o del verbale in cui era stata proposta in appello; la censura sulla mancata produzione documentale è rimasta assorbita. È quindi rimasta ferma la decisione della CTR favorevole alla società e l'annullamento dell'accertamento. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.800 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
Il vizio denunciato, essenzialmente di carattere motivazionale (non risultando indicate nel corso dell'articolazione del motivo violazioni di legge), attiene non al procedimento logico seguito, ma all'esito del predetto procedimento in termini di valutazione del prova.
La Cassazione non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: una censura motivazionale che contesti soltanto l'esito della valutazione compiuta dal giudice di merito non è sufficiente a fondare il ricorso.
Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività.
Per denunciare validamente l'omessa pronuncia occorre identificare la domanda o eccezione non esaminata e riportarne nel ricorso per Cassazione i termini esatti, indicando dove e quando era stata proposta, così da consentire il controllo su ritualità, tempestività e decisività.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura dei dati tecnici o documentali: occorre individuare un preciso errore di diritto o un effettivo vizio del ragionamento motivazionale, senza chiedere una nuova ponderazione delle prove.
- Chi denuncia l'omessa pronuncia deve dimostrare che la questione era stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e riportare nel ricorso, in modo autosufficiente, il contenuto della domanda o eccezione e gli atti in cui compare.
- Se la censura principale è inammissibile, le contestazioni che ne dipendono possono restare assorbite e non essere esaminate nel merito.
- La decisione di inammissibilità del ricorso per Cassazione lascia ferma la pronuncia impugnata; in questo caso è rimasto efficace l'annullamento dell'accertamento disposto a favore della contribuente.
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