Cassazione Penale, Sentenza n. 31924/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Ministero della Giustizia)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen. contro il diniego del Magistrato di sorveglianza di acquistare, tramite i canali consentiti, la rivista di nicchia "Scarpe e Sport", ordinando all'amministrazione penitenziaria di consentirne l'acquisto, ferma la sottoposizione al visto di controllo e alla censura. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che l'autorizzazione avrebbe comportato un aggravio organizzativo e l'apertura di un possibile canale di comunicazione con l'esterno, senza che l'acquisto della rivista fosse necessario per informazione, studio o formazione professionale. Ha inoltre sostenuto che il reclamo non riguardasse la lesione di un diritto soggettivo e dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., anziché dell'art. 35-bis. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 41-bis Ord. pen., richiamando la sentenza n. 122 del 2017 della Corte costituzionale e il rischio che gli annunci privati tipicamente contenuti nella rivista potessero veicolare messaggi dall'esterno non controllabili neppure mediante un maggiore sforzo organizzativo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la rivista non era inclusa tra quelle acquistabili secondo il modello 72, che il detenuto non aveva indicato quale diritto all'informazione o allo studio sarebbe stato leso dal mancato acquisto e che l'amministrazione aveva adeguatamente illustrato le ragioni di sicurezza e organizzative ostative all'autorizzazione. Ne conseguiva che non era stata dedotta una lesione di un diritto soggettivo idonea a giustificare il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che la controversia appartenesse all'ambito del reclamo ex art. 35 Ord. pen., relativo a provvedimenti dell'amministrazione non incidenti su diritti soggettivi, e che contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato in tale ambito non fosse previsto alcun mezzo di impugnazione. Ha inoltre ribadito la legittimità dei canali sicuri di acquisto della stampa per i detenuti in regime speciale e la possibilità di limitarne l'accesso quando la pubblicazione non sia riconducibile all'esercizio effettivo di diritti fondamentali e sussistano esigenze di sicurezza e organizzative connesse al regime ex art. 41-bis Ord. pen.
Norme richiamate
contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, adito ai sensi dell'art. 35 comma 2 della legge 26 luglio 1975 n. 354, la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione
Il reclamo relativo a provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi rientra nell'art. 35 Ord. pen. e la decisione del Magistrato di sorveglianza non è impugnabile.
Il rimedio tutela i diritti soggettivi del detenuto; non è applicabile quando il reclamo riguarda una mera pretesa non correlata alla lesione di un diritto soggettivo.
Il regime speciale mira a impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti a organizzazioni criminali con affiliati all'esterno; le limitazioni alla circolazione e all'acquisto della stampa possono essere giustificate dal rischio di comunicazioni occulte e dalle esigenze di sicurezza.
È richiamato con riguardo alla tutela giurisdizionale in materia penitenziaria, senza una specifica interpretazione autonoma ulteriore rispetto alla distinzione tra reclamo ex art. 35 e reclamo ex art. 35-bis Ord. pen.
La sentenza richiama le disposizioni amministrative attuative relative al controllo della stampa nel regime speciale, ma non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.
Massime di principio
- Nel regime detentivo speciale ex art. 41-bis Ord. pen., le limitazioni alle modalità di acquisizione di libri, giornali e riviste sono legittime quando indirizzano il detenuto verso canali sicuri, idonei a prevenire l'utilizzo della stampa come veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, senza escludere in assoluto il diritto di informazione o di studio.
- Non ogni pubblicazione deve essere ammessa tramite i canali di acquisto consentiti nel regime ex art. 41-bis Ord. pen.; l'accesso può essere negato quando la pubblicazione non sia compresa tra quelle autorizzate, non sia dimostrata la sua concreta inerenza all'esercizio di diritti fondamentali e sussistano esigenze organizzative e di sicurezza dell'amministrazione penitenziaria.
- Quando il detenuto non deduce una lesione di un diritto soggettivo, ma formula una pretesa relativa a un provvedimento dell'amministrazione penitenziaria incidente soltanto sull'organizzazione del regime detentivo, il reclamo rientra nell'art. 35 Ord. pen. e non nell'art. 35-bis Ord. pen.; contro la relativa decisione del Magistrato di sorveglianza non è previsto ricorso per cassazione.
- Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. non può essere utilizzato per ottenere l'autorizzazione a una modalità di acquisto della stampa quando l'interessato non dimostri quale specifico diritto soggettivo all'informazione o allo studio sarebbe compromesso dal diniego.
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