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Sentenza

Sentenza del 15/07/2016 n. 6249 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Liquidazioni - Controllo automatizzato di dichiarazione - Comunicazione preventiva di irregolarità - Non necessità - Cartella di pagamento - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. Quando gli importi iscritti a ruolo coincidono con quelli dichiarati dal contribuente e risultano semplicemente non versati, non è necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità. Di conseguenza, la cartella di pagamento può essere legittimamente emessa senza avviso bonario e non è configurabile alcuna tardività della comunicazione prevista nell'ambito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che, prima della sua emissione, avrebbe dovuto ricevere una comunicazione preventiva di irregolarità (cosiddetto avviso bonario) e che tale comunicazione sarebbe stata notificata tardivamente. Le somme richieste riguardavano importi indicati nella dichiarazione dei redditi, ma non versati, in particolare ritenute operate su compensi corrisposti a terzi.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La liquidazione automatizzata consente all'Amministrazione di controllare i dati dichiarati e di iscrivere a ruolo le somme indicate in dichiarazione ma non versate. In tale situazione, quando non emergono elementi di rettifica o errori da chiarire, non è indispensabile la preventiva comunicazione di irregolarità.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non è necessariamente un passaggio obbligatorio prima della cartella quando il debito deriva direttamente da somme dichiarate dal contribuente e rimaste insolute.
  • La mancata comunicazione preventiva assume rilievo soprattutto quando il controllo automatizzato evidenzia errori, incongruenze o elementi che richiedono un confronto con il contribuente; non quando si limita a riscuotere importi già autodichiarati.
  • La contestazione della tardività della comunicazione di irregolarità non è utile se tale comunicazione non era necessaria ai fini dell'iscrizione a ruolo.
  • Per valutare la legittimità di una cartella occorre distinguere tra imposte o ritenute dichiarate e non pagate, normalmente riscuotibili direttamente, e somme risultanti da una rettifica della dichiarazione, per le quali possono operare garanzie procedimentali ulteriori.

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