Cassazione Civile, Ordinanza n. 34514/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa. La corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendola tardiva, perché depositata oltre il termine di trenta giorni, assumendo che la notifica dell'ordinanza fosse avvenuta il 20/5/2005 mediante ritiro del plico presso l'ufficio postale, come risultante dalla cartolina di ritorno. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la data di notifica indicata dal giudice di merito era logicamente impossibile, poiché il plico risultava depositato all'ufficio postale solo il 21/5/2005; ha inoltre evidenziato incongruenze materiali nell'avviso di ricevimento e un'annotazione manuale che deponevano per una data diversa, idonea a escludere la tardività dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti indicati. Ha osservato che dagli atti di merito, consultabili direttamente trattandosi di vizio processuale, emergeva che il plico era stato ritirato presso l'ufficio postale, ma non poteva essere stato ritirato il 20/5/2005, poiché risultava depositato solo il 21/5/2005. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché accerti la data effettiva di notifica dell'ordinanza opposta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il termine per proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione va verificato in relazione alla data effettiva di notificazione dell'atto; un errore nell'accertamento di tale data può determinare l'erronea declaratoria di tardività.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nella valutazione della tempestività dell'opposizione.
è stato invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, relativo alla reale data di notifica del plico.
Massime di principio
- Nell'opposizione a ordinanza-ingiunzione, la tempestività del ricorso va accertata con riferimento alla effettiva data di notificazione del provvedimento sanzionatorio, non a una data meramente apparente o materialmente incompatibile con gli atti postali.
- Quando il motivo di ricorso denuncia un vizio processuale fondato su atti del fascicolo di merito, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti per verificare la decisività del fatto dedotto.
- Se la declaratoria di tardività dell'opposizione deriva da un erroneo accertamento della data di notifica, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame del fatto storico decisivo.
- In presenza di incongruenze oggettive tra la data riportata sull'avviso di ricevimento e la data di deposito del plico presso l'ufficio postale, il giudice di merito deve verificare con attenzione la reale sequenza temporale della notificazione prima di dichiarare l'impugnazione inammissibile o tardiva.
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